Incarico di addetto stampa-portavoce a professionista esterno al Comune: la deliberazione
La deliberazione della Sezione veneta, evidenzia la differenza tra la funzione di portavoce rispetto all’organo di vertice e la funzione di addetto agli Uffici stampa.
Entrambe le figure possono essere esterne alla PA, sebbene per l’incarico di portavoce la prevalente interpretazione ritiene che non operino i vincoli di cui all’articolo 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (il quale consente, a certe condizioni, il ricorso con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, all’attività di esperti di particolare e comprovata specializzazione), valevoli per contro, per la posizione degli addetti agli uffici stampa (per i quali si impone, altresì, l’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti e il possesso dei titoli individuati con apposito regolamento).
Tuttavia, per la figura del portavoce, assimilabile agli incarichi cd di “staff” di cui all’art. 90 TUEL, la natura fiduciaria del rapporto e l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo che ne costituisce il contenuto, non escludono che la PA debba procedere ad una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione.
Con specifico riferimento al quesito emesso dal Comune, la diversa configurabilità del rapporto di lavoro delle due figure professionali si riflette e ed emette conseguenze nei diversi limiti di spesa applicabili alle stesse.
>> PER APPROFONDIRE CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI 12 MAGGIO 2917, n. 337.
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