La vicenda
A seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale venivano impugnati, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., l’ammissione della lista risultata vincitrice e i risultati delle elezioni, con la contestuale richiesta di declaratoria di nullità del complesso delle operazioni elettorali e degli atti del relativo procedimento. A fondamento del ricorso veniva allegata l’alterazione della competizione che sarebbe stata determinata dalla partecipazione ad essa del candidato sindaco risultato poi vincitore, che ne aveva “irrimediabilmente compromesso”il risultato. Il suddetto, ad avviso del ricorrente candidato sindaco non eletto, non avrebbe potuto prendere parte alle elezioni, versando in condizione di incandidabilità ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 21.12.2012, n. 235 per aver riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione per anni uno e mesi sei per i reati di cui agli artt. 479 e 323 c.p.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5069 del 2015, risultando incontestata la condizione di incandidabilità del sindaco, stabilisce quali sono gli effetti della partecipazione alle elezioni di un candidato versante in tale condizione, precisando subito che effetto minimo inevitabile di una tal patologia è quello del disconoscimento alla corrispondente lista dei seggi consiliari che le fossero stati assegnati. Non vi è dubbio pertanto che l’assegnazione dei seggi alla lista collegata al sindaco incandidabile fosse illegittima. Ciò posto rimaneva ancora da stabilire l’effettiva portata del vizio cagionato dall’illegittima partecipazione della lista sulle operazioni elettorali, tale da determinarne l’annullamento integrale, o meno. La risposta del Consiglio di Stato è, nel caso di specie, positiva, risultando comprovato che l’incidenza sull’esito elettorale della partecipazione al voto della lista collegata al candidato sindaco versante in condizione di incandidabilità è risultata tale da poter alterare in misura rilevante la posizione conseguita dalle altre forze politiche, e ribaltare, in definitiva, il risultato della consultazione. L’annullamento integrale delle elezioni, però, non rappresenta una conseguenza immediata della partecipazione alle elezioni di un soggetto incandidabile. Piuttosto – precisa il Consiglio di Stato – “l’effetto perturbante dell’illegittima ammissione alle elezioni va verificato alla luce del rapporto esistente tra l’entità dei voti ottenuti dalla lista illegittimamente ammessa, da un lato, e lo scarto di voti registrato tra i due candidati più votati per la carica di vertice dell’ente, dall’altro. E un effetto integralmente invalidante deve essere riconosciuto, in concreto, allorché i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa superino largamente l’anzidetto scarto differenziale, sì da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione”.
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