Le finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010 trovano le istruzioni per l’uso con la circolare 126 dell’Inps. Riprendendo in larga parte il tenore letterale della norma l’Istituto conferma le decorrenze e chiarisce che le nuove regole non si applicano a chi matura i requisiti entro il 31/12/2010. Al contempo costringe le aziende a una dichiarazione di responsabilità non prevista dalla norma, in riferimento ai lavoratori in preavviso, senza peraltro standardizzarne la procedura, precisando anche l’insussistenza di vincoli circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond dei 10 mila beneficiari dell’esonero su richiesta. Inoltre, invece di chiarire le modalità di applicazione della finestra mobile agli iscritti alla gestione separata, fornisce un’interpretazione ultra legem estensiva che crea ulteriore confusione. La pretesa dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali di durata, la data iniziale nonché la fine del preavviso, non garantisce niente e nessuno in quanto spesso a monte, tale status non è supportato da data certa, unico elemento essenziale ai fini dell’applicazione dell’esenzione. Inoltre, si scarica un onere del lavoratore in capo al datore di lavoro, senza peraltro istituire un modello standard da potere inviare telematicamente, attraverso il proprio consulente del lavoro. La rilevanza data alla cessazione dell’attività lavorativa rispetto alla tipologia di lavoratore beneficiario del plafond del 10 mila e la precisazione che non esiste alcun vincolo circa la ripartizione fra le categorie previste, se da un lato uniforma il trattamento dall’altro lascia gli interessati col fiato sospeso in quanto l’istituto si è ulteriormente riservato di emanare le istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio. La generica previsione normativa che equipara tutti gli iscritti alla gestione separata, ai fini dello slittamento ai lavoratori autonomi, non solo non viene chiarita nella circolare, ma viene rafforzata estendendone, con uno strumento di rango inferiore, la portata che altre norme limitano. L’istituto infatti, precisa che «stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria». Per la verità nel caso in cui tali lavoratori non siano iscritti ad altra cassa, trova applicazione l’art. 1, comma 6, lettera d), della legge 243/04 che ha carattere di specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito nel dm 282/96 che non risultano abrogati dalla legge 122/10. Pertanto, a chi è iscritto solo alla gestione separata, dovrebbero applicarsi le disposizioni per il diritto e per l’accesso alla pensione previste per i lavoratori dipendenti, ivi compreso il differimento di 12 e non 18 mesi per l’effettiva corresponsione della pensione.
In pensione con le finestre mobili
I consulenti del lavoro commentano l’ultima circolare con le istruzioni diramate dall’Inps
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