È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si tratta del provvedimento che avvia la liberalizzazione del settore, con l’esclusione dei seguenti servizi:
- il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al d.lgs. 164/2000;
- il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al d.lgs. 79/99 e alla legge 239/2004;
- il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al d.lgs. 422/1997;
- la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 475/1968;
- i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.
Gli enti locali dovranno verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio. Dunque, la liberalizzazione diventa regola, mentre l’esclusività rimane eccezione.
All’esito della verifica – aggiunge il provvedimento – l’ente adotterà una delibera-quadro per illustrare l’istruttoria compiuta ed evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. A tale delibera dovrà essere data adeguata pubblicità, inviandola anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 287/1990.
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