Decreto Ministero dell’interno 24/11/2011 (G.U. 1/12/2011 n. 280)
Applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita’ 2010
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita’ interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione e’ effettuata con decreto del Ministro dell’interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento mutui;
Viste le modifiche successivamente intervenute in materia con l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con le quali si prescrive, fra l’altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno, l’ente locale inadempiente nell’anno successivo a quello dell’inadempienza e’ assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Considerato che, secondo il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, le disposizioni dello stesso articolo 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ relativo agli anni 2010 e seguenti;
Visto inoltre l’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 149 del 2011, il quale prescrive che “la decorrenza e le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche’ nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni a statuto speciale e province autonome, sono stabilite, in conformita’ con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.”;
Vista la nota n. 99808 del 3 ottobre 2011 trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale si comunica l’elenco degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno per l’anno 2010 con l’indicazione del dato relativo alla differenza fra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;
Vista la successiva nota n. 115099 del 16 novembre 2011 trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale viene fornito un successivo aggiornamento degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno per l’anno 2010;
Dato atto che, in applicazione delle normative vigenti, sono gia’ stati effettuati pagamenti in favore degli enti locali nell’anno 2011 alle scadenze previste;
Considerato che, per il 2011, la legislazione vigente non prevede, per i comuni delle regioni a statuto speciale e per le province, l’attribuzione di somme a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio;
Considerato che a seguito dell’applicazione della sanzione, si verifica l’incapienza del fondo sperimentale di riequilibrio per taluni enti, circostanza prevista dal predetto articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, al verificarsi della quale gli enti stessi sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Tenuto conto che la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilita’ 2010 va applicata nell’anno 2011, quale anno successivo a quello dell’inadempienza e, quindi, prima della conclusione del termine assegnato alle regioni a statuto speciale dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 149 del 2011 per conformare la propria normativa;
Tenuto conto, altresi’, della necessita’ di dare certezza alla determinazione dell’importo complessivo delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita’ 2010, in quanto a tale determinazione e’ commisurata, cosi’ come previsto dall’articolo 1 comma 122 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e nel testo modificato dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la riduzione degli obiettivi annuali da autorizzare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali;
Considerato che anche agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna puo’, pertanto, essere applicata la disciplina prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 per la determinazione del limite della sanzione, pari ad un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo, da applicare sui trasferimenti corrisposti da questo Ministero e con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento mutui;
Tenuto conto della necessita’ di applicare la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilita’ 2010 nel corso dell’anno 2011, quale anno successivo a quello dell’inadempienza, anche alle province;
Considerata l’esigenza di determinare che la sanzione non sia superiore al 3 per cento delle entrate correnti, per cui occorre fare riferimento ai dati dei certificati consuntivi piu’ recenti agli atti di questo Ministero, acquisiti ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Considerato che i dati dei certificati consuntivi piu’ recenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 149 del 2011 e disponibili per le elaborazioni circa le riduzioni di risorse a carico degli enti locali inadempienti, a valere sulle somme da attribuire per l’anno 2011 e quasi interamente ammesse a pagamento sopraggiungendo la fine dell’esercizio finanziario 2011, risultano essere quelli relativi all’anno 2009;
Acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema del presente decreto e sulla base di quanto richiamato in premessa;
Decreta:
Articolo 1
Determinazione dell’importo della sanzione
1.Gli enti locali inadempienti al patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2010, riportati nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti nell’esercizio finanziario 2011 ad una sanzione, il cui importo e’ determinato secondo quanto prescritto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.
Articolo 2
Modalità di applicazione della sanzione
1. Per i comuni inadempienti al patto di stabilita’ interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto ordinario, la sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e, nei casi in cui esso risulti incapiente, il versamento della restante somma all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3509 – articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
2. Per i comuni inadempienti al patto di stabilita’ interno anno 2010, appartenenti alle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, l’applicazione della sanzione da’ luogo a riduzione dei trasferimenti corrisposti da questo Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento mutui, e trova capienza in tali risorse per i relativi enti.
3. Per l’unica provincia inadempiente al patto di stabilita’ interno 2010, considerato che tutti i pagamenti dovuti nell’anno 2011 per trasferimenti corrisposti dal Ministero dell’interno sono stati gia’ erogati alla data del presente decreto, l’applicazione della sanzione comporta il versamento del relativo importo all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3509 – articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 novembre 2011
Il Ministro: Cancellieri
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