Da domani il giubbino rifrangente diventa obbligatorio anche per i ciclisti. La riforma del codice della strada (legge 120/10), che lo ha introdotto, stabilisce che l’obbligo vale solo in particolari circostanze: in tutte le gallerie e, se è buio, sulle strade extraurbane. Ma l’utilità di questo indumento lo rende consigliabile sempre, tanto più che i rischi cui i ciclisti sono esposti sono statisticamente elevatissimi. Per questo stesso motivo, è bene indossare anche il caschetto (si veda il servizio sulla destra), che era stato previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma e poi è stato eliminato dal testo definitivo: non è stato mantenuto nemmeno per i minori di 14 anni, come a un certo punto sembrava. Il depennamento totale è stato dovuto prevalentemente alle inevitabili difficoltà che si presentano quando c’è da punire il conducente di una bici: non essendo richiesta alcuna licenza di guida, è possibile che il trasgressore non abbia alcun documento di riconoscimento, il che rende possibile dichiarare generalità false. Lo stesso problema si pone per il giubbino, tanto più che la sanzione è lieve e non giustifica certo l’espletamento di indagini: appena 23 euro, che salgono a 38 sulle bici a ruote simmetriche che consentono il trasporto di più persone (in pratica, i cosiddetti risciò a pedali, che si noleggiano in molte località turistiche). Dunque, il vero motivo che deve spingere a indossare il giubbino è il rischio. L’Etsc (l’organismo europeo per la sicurezza stradale, che funge da supporto alla commissione Ue) ha calcolato che – a parità di chilometri percorsi – chi va in bici rischia di morire in un incidente ben sette volte di più rispetto a chi viaggia in auto e che il totale dei ciclisti morti in bici si nota poco solo perché in realtà questi utenti della strada percorrono distanze molto inferiori a chi usa un mezzo a motore. Inoltre, in bici si resta feriti più gravemente. In ogni caso, la versione dell’articolo 182 del codice della strada introdotta dalla riforma obbliga a indossare il giubbino esclusivamente in due casi: in galleria; quando si circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. Un obbligo più blando rispetto a quello di montare le luci, che vale in tutti i casi di oscurità e pure di giorno se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli (articolo 377 del regolamento di esecuzione del codice): chi non le ha può solo portare la bici a mano. Eppure il giubbino è molto più efficace per farsi vedere: secondo studi della 3M (multinazionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici (quella a led) ha una luminosità di 50 lux per metro quadro, mentre la fascia grigia di un buon giubbino arriva a 330. Senza contare che la superficie visibile è ben superiore. Il risultato è che viene riflesso il 60-70% della luce del faro di un’auto, il che equivale a poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del “lumino” obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare. Quale giubbino scegliere? L’articolo 182 rinvia alle norme in vigore dal 1° aprile 2004 per chi scende dal veicolo in una sosta di emergenza. Dunque, sono ammessi solo indumenti con marchio «CE», che perlopiù devono essere conformi alla norma tecnica armonizzata EN 471. Tale norma va citata sull’etichetta, che è obbligatoria assieme alla nota informativa del produttore (di solito, un cartoncino). Altre indicazioni da riportare sono: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; descrizione del tipo di prodotto e del suo nome o codice commerciale; taglia; prestazioni (sono due numerini posti accanto al pittogramma che raffigura un giubbino, il più importante è quello in basso e deve essere un 2); istruzioni per l’uso e il lavaggio (analoghe a quelle dei capi di abbigliamento), compreso il numero di volte in cui è possibile lavare senza che le prestazioni decadano. Un dato fondamentale per i ciclisti, che lo indosseranno ben più degli automobilisti e in situazioni più esposte allo sporco. In alternativa sono ammesse bretelle riflettenti, che per chi pedala hanno il pregio di far sudare meno. Ma sono meno visibili, per la ridotta superficie. I prezzi possono variare molto, secondo qualità e canale di distribuzione: si può andare da due a 15 euro. C’è il rischio-contraffazione, visto che le etichette sono falsificabili e non c’è obbligo di inserire un marchio nelle bande riflettenti (cosa possibile solo ai produttori seri).
In bici di notte con l’obbligo di giubbino
Codice stradale – Da domani in vigore le nuove norme per poter circolare dal tramonto all’alba sulle strade extraurbane o in galleria
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