Il termine di entrata in operatività del Sistri è prorogato dal 9 febbraio 2012 al 30 giugno 2012. Ogni sei mesi il ministro dell’Ambiente trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistri. Per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l’inizio di operatività del Sistri sarà individuato con un decreto del ministro dell’Ambiente in una data non anteriore al 30 giugno 2012. Queste le novità relative al sistema per la tracciabilità dei rifiuti collegate al milleproroghe.
Una parte rilevante, però, riguarda in particolare gli imprenditori agricoli. Nel caso di produzione e trasporto a una piattaforma di conferimento, o di consegna a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario è prevista l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al Sistri fino al 2 luglio 2012 (in precedenza 31 dicembre 2011). Per occasionali e saltuari si intendono i trasporti di rifiuti pericolosi a una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 chilogrammi o 100 litri l’anno. Si aggiungono i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 chilogrammi o i 100 litri all’anno.
Per il comparto agricolo la proroga rappresenta una previsione importante ma va contestualizzata con quanto contenuto nel Dl semplificazioni (5/2012), ove l’articolo 28 stabilisce che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche su pubblica via, non è considerata trasporto, purché finalizzata a raggiungere il deposito temporaneo e la distanza non superi i dieci chilometri.
Quindi per il trasporto non vi è più necessità del formulario (o del Sistri quando operativo). Non è più considerato trasporto neanche la movimentazione fatta dall’imprenditore agricolo dai propri fondi fino al luogo della cooperativa agricola di cui è socio, dove si realizza il deposito temporaneo.
Ora tale luogo viene identificato anche nel sito che rientra nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola. Anche in questo caso, dunque, non c’è più l’obbligo di tracciabilità su strada. Pertanto, con riferimento all’utilizzo dei dispositivi elettronici del Sistri per il trasporto, la proroga per l’agricoltura sembra svuotarsi di contenuto. Ma così non è perché la scadenza del 2 luglio riguarda nello specifico l’obbligo di iscrizione al Sistri il quale permane con relative sanzioni che però entreranno in vigore solo quando il sistema diventerà operativo. In sostanza, permane l’obbligo di iscrizione, ma non quello di usarlo per il trasporto.
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