Il pagamento di Imu e Tasi chiama alla cassa i contribuenti entro domani, 16 giugno. Tuttavia, grazie al modello F24, si può anche estinguere l’obbligazione tramite compensazione.
Le regole applicabili sono quelle generali per questa procedura. Quindi, se l’F24 contiene un saldo pari a zero per effetto della compensazione, per la sua trasmissione bisogna utilizzare i canali telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso un intermediario della riscossione (se invece chiude a debito, si potrà anche usare l’F24 cartaceo, ma solo fino a 1.000 euro).
Il bollettino di conto corrente postale ministeriale, invece, non consente di eseguire alcuna compensazione.
I debiti Imu e Tasi sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e così via). Al contrario, l’F24 non consente in alcun modo di compensare debiti e crediti relativi a tributi locali: dove il Comune ammette questa possibilità, bisogna seguire l’iter deciso a livello locale (istanze, modulistica eccetera).
Un caso particolare si verifica quando l’F24, con saldo a zero dopo la compensazione, viene presentato oltre i termini di legge. In questa ipotesi, le istruzioni delle Entrate, riportate sul sito, dicono che se si presenta l’F24 con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, l’irregolarità è sanata versando 6 euro a titolo di ravvedimento. Se invece il ritardo è superiore, la sanzione ridotta è di 19 euro. La sanzione base, alla quale commisurare la riduzione, è quella prevista nell’articolo 19, del Dlgs 241/1997.
In primis, va detto che le istruzioni andranno modificate alla luce della nuova disciplina del ravvedimento, che non prevede scadenze temporali predeterminate, ma una diversa modulazione delle sanzioni ridotte. Occorre inoltre chiedersi se queste indicazioni valgano anche quando sono stati usati crediti per tributi erariali per saldare l’Imu o la Tasi. La risposta dovrebbe essere positiva, poiché l’uso dell’F24 dovrebbe comportare l’applicazione di tutte le regole relative, comprese quelle sanzionatorie. Il dubbio tuttavia è legittimo, poiché in questo modo il Comune si vedrebbe accreditare delle somme con ritardo anche significativo, senza interessi. Quanto meno, bisognerebbe evitare di superare l’anno dalla scadenza di legge, che costituisce a tutt’oggi il termine lungo per il ravvedimento dei tributi locali.
Un’altra possibilità è quella di utilizzare i crediti derivanti dalla procedura dell’assistenza fiscale (quadro I del modello 730).
Per il resto, la disciplina base dei tributi locali non contempla alcuna facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale. Quindi, in linea di principio, non è prevista la possibilità, ad esempio, di estinguere debiti Tasi con crediti riferiti alla stessa imposta ma a un’altra annualità.
I Comuni hanno tuttavia il potere di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale, sia verticale. In tal caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari. Se invece non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo il diritto al rimborso: l’istanza va presentata entro cinque anni dal versamento.
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