È dal 1977, con la legge “Bucalossi” che è stato sancito il principio per cui ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve partecipare agli oneri ad essa relativi. La legge n. 10/1977 ha quindi reso onerosa per il cittadino la possibilità di edificare.
La previsione è oggi contenuta nell’articolo 16 del Dpr 380/2001, in base al quale il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione al Comune di un contributo suddiviso in due quote, una parametrata all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, l’altra relativa al costo di costruzione. Pur essendo disciplinate dalla stessa norma, le due quote del contributo si differenziano quanto a presupposti, natura giuridica, criteri di determinazione e modalità di pagamento.
Costo di costruzione
Il contributo relativo al costo di costruzione, determinato periodicamente dalle Regioni, viene rapportato alle caratteristiche e alla tipologia della costruzione e costituisce una prestazione di natura paratributaria, collegata alla produzione di ricchezza dei singoli che è generata dallo sfruttamento del territorio. La giurisprudenza la ritiene una obbligazione contributiva acausale, dovuta in presenza di ogni trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, sia produttiva di vantaggi economici per il concessionario; situazione che si verifica anche nel caso di mutamento di destinazione d’uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (Consiglio di Stato, sezione IV, n.6160/2013) La quota non è dovuta per le costruzioni realizzate su area demaniale, perché prive di intento speculativo e insuscettibili di commercializzazione (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n.177/2012).
La quota relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio del titolo, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
Oneri di urbanizzazione
Vengono determinati dai Comuni con cadenza quinquennale, in conformità alle direttive regionali. Sono stati qualificati in giurisprudenza come corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che riceve la nuova costruzione. Non vi è però alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata dalla trasformazione urbanistica ed il contributo va quindi pagato a prescindere sia dalla concreta utilità che il richiedente può conseguire dal titolo edificatorio, sia dall’entità delle spese effettivamente occorrenti al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Consiglio di Stato, sezione V, n.2261/2014).
Questa quota è corrisposta al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire, ma può essere rateizzata. Inoltre, come modalità alternativa di pagamento (Consiglio di Stato,sezione IV, sentenza n.3413/2012) ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta, l’interessato può eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, al cui patrimonio indisponibile saranno acquisite le opere.
Nel caso di parziale realizzazione dell’intervento edificatorio, l’interessato ha diritto alla rideterminazione di entrambe le quote del contributo ed alla restituzione della parte riferibile alla porzione non realizzata (Tar Lombardia-Milano, sezione II, n. 728/2010). Nell’ipotesi di rinuncia o di inutilizzazione del titolo abilitativo, l’amministrazione è tenuta alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati dagli interessi, decorrenti dalla data della domanda (Consiglio di Stato, sezione IV, n.3027/2011). In entrambi i casi la richiesta andrà effettuata nel termine di prescrizione decennale, stesso termine per il diritto del Comune di irrogare sanzioni per omesso o ritardato pagamento del contributo (Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n.5818/2012).
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