MILANO – La Corte costituzionale cancella il vecchio spoil system per i dirigenti pubblici. E dichiara l’illegittimità dell’articolo 19, comma 8 del decreto legislativo 165/2001 nel testo precedente l’entrata in vigore dell’articolo 40 del decreto legislativo 150/2009. Una lunga teoria normativa per mettere la parola fine al meccanismo che prevedeva che gli incarichi di funzione dirigenziale generale cessano automaticamente dopo 90 giorni dal voto di fiducia al Governo. La pronuncia – la n. 124 depositata ieri e scritta da Sabino Cassese – ricorda che la norma ha subito diverse modificazioni nel corso del tempo. Originariamente limitato ai soli incarichi di cui all’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 (segretario generale di ministeri, direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente), il sistema di spoil system è stato successivamente esteso agli incarichi di livello dirigenziale generale e a quelli di livello dirigenziale non generale, a causa delle particolari caratteristiche soggettive del titolare dell’incarico. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Roma investe una disposizione che, nella parte censurata, prevede un articolato meccanismo di spoil system: a) sotto il profilo oggettivo, cioè del tipo e livello di incarico conferito, riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, compresi in particolare gli incarichi di livello dirigenziale generale, come quello cui la disposizione è stata applicata nella fattispecie oggetto del giudizio; b) sotto il profilo soggettivo, cioè della provenienza del titolare dell’incarico, si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto 165/01; c) sotto il profilo dell’efficacia nel tempo, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di governo. Quanto al primo profilo, la Consulta ricorda i suoi precedenti nei quali ha più volte affermato l’illegittimità di spoil system riferiti a incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico», ritenendo invece legittimo lo spoil system quando riferito a posizioni apicali utilizzate dal governo per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo. Per la sentenza «non vi è dubbio che la disposizione censurata si riferisca a incarichi che comportano esercizio di funzioni di gestione amministrativa. Più in particolare, essa si applica, ed ha trovato applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio principale, a una tipologia di incarichi (incarichi dirigenziali di livello generale dell’amministrazione dello Stato) con specifico riferimento ai quali questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale di meccanismi di cessazione automatica disposti in via transitoria dal legislatore (sentenza n. 103 del 2007)». Sotto il secondo profilo, relativo alle caratteristiche del soggetto cui l’incarico viene conferito, la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di un meccanismo di spoil system transitorio (una tantum) del tutto analogo, sotto il profilo soggettivo, a quello previsto adesso. Allora, la Corte osservò che «anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce l’incarico deve essere, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con la citata sentenza n. 103 del 2007, connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione». Quanto infine al terzo profilo, l’efficacia nel tempo, a non convincere la Consulta è l’introduzione di un meccanismo a regime, quando già ne era stato dichiarato incostituzionale uno una tantum.
LA SENTENZA
Sotto il terzo profilo, ossia l’efficacia nel tempo, la disposizione censurata – diversamente da quanto prevedeva la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 161 del 2008 – non ha carattere transitorio e non opera una tantum, ma introduce un meccanismo di spoils system a regime. Tale differenza, rispetto ad analoghi meccanismi dichiarati illegittimi da questa Corte con precedenti pronunce, non può indurre ad una diversa conclusione in punto di legittimità costituzionale. Se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l’operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni. Corte costituzionale, sentenza n. 124 dell’11 aprile 2011
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