Secondo la Commissione, se l’attività di verifica dei funzionari, civili e militari, dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente si protrae oltre i termini di legge, la nullità del processo verbale travolge anche l’avviso di accertamento che si fonda sulle violazioni contestate. Nel caso esaminato, l’attività di controllo iniziata l’8 settembre 2005 si era chiusa il 15 dicembre, oltre i 30 giorni prescritti, senza che fosse stato emanato un provvedimento di proroga. Pertanto, per i giudici tributari, «gli elementi raccolti dagli operatori oltre tale limite sono frutto di attività posta in essere in violazione di legge». E i documenti provenienti da attività illegittime sono inutilizzabili senza che occorra un’espressa disposizione sanzionatoria, «derivando dalla regola generale, secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo, infirma tutti gli atti nei quali si articola».
L’articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), richiamata nella motivazione della sentenza, prevede che la permanenza dei funzionari del fisco non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili solo una volta per la stessa durata, ma solo nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. I verificatori possono ritornare presso la sede del contribuente, decorso questo periodo, per esaminare le eventuali osservazioni dell’interessato o, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato ritenga che i funzionari o gli agenti procedano con modalità non conformi alla legge può rivolgersi anche al Garante del contribuente. La norma dello Statuto deve essere interpretata in modo restrittivo. Va calcolata la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni (30 più 30) lavorativi e consecutivi. Del resto, la ratio di questo limite temporale è quella di non intralciare l’attività professionale o commerciale del soggetto sottoposto a verifica. A garanzia dei diritti del contribuente, l’articolo 12 dispone che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. L’azione ispettiva, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, deve svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al loro svolgimento, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
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