Illegittima l’ordinanza del sindaco che ordina la prosecuzione della gestione di un depuratore

La decisione del TAR Liguria

11 Novembre 2015
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La vicenda
La società incaricata della realizzazione dell’impianto di depurazione della città nonché della gestione quinquennale dell’impianto, una volta realizzato, da tempo in contenzioso con l’amministrazione comunale a causa della mancata stipula del contratto di gestione – che l’amministrazione stessa pretendeva venisse stipulato alle condizioni previste dal contratto d’appalto mentre la società riteneva che, a ragione del lungo lasso di tempo trascorso e della sostanziale modifica del sistema di depurazione, fosse necessaria una riparametrazione dei prezzi – ricorre contro l’ordinanza del Sindaco che ordinava la prosecuzione della gestione.

La pronuncia del TAR
Il TAR Liguria, con la sentenza n. 875 del 2015, accoglie il ricorso contro l’ordinanza del sindaco, per difetto di contingibilità ed urgenza che costituiscono i presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem previsto dall’art. 54 d.lgs. 267/2000. Spiegano i giudici che “L’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, infatti, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Cons. Stato, sez. III, 29.5.2015, n. 2697)”.

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