Risulta illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale un sindaco, in applicazione del principio di precauzione e degli art. 50 e 54 TUEL ha vietato l’utilizzo, la sperimentazione, l’installazione e la diffusione della tecnologia 5G sul territorio comunale, in attesa del termine delle valutazioni degli Enti proposti ed in subordine all’emanazione di linee guida aggiornate da parte degli organismi di tutela della salute e dell’ambiente nazionali e regionali basati su dati scientifici più aggiornati. A confermare questo consolidato orientamento giurisprudenziale è la recente sentenza del TAR Sicilia-Catania (Sez. I) 28 agosto 2024, n. 2936.
Le valutazioni dei giudici amministrativi
Infatti, spiegano i giudici amministrativi siciliani, deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere ad ordinanze contingibili e urgenti quando non vi sia urgenza di provvedere o pregiudizio in atto, come nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova tecnologia 5G, allo stato, non è scientificamente accertato; né ricorrono gli ulteriori requisiti dell’imprevedibilità in relazione a situazioni eccezionali, a fronte dell’esistenza di ordinari strumenti, giusta la regolamentazione di cui alla l. n. 36/2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”).
>> PER APPROFONDIRE: Dalla giurisprudenza e dal legislatore uno stop alle ordinanze sindacali che sospendono la sperimentazione 5G.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia
Peraltro, il sopravvenuto d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata sul punto, conferma, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti nella materia in questione (ossia sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità), la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 l. n. 36/2001 (in senso conforme, TAR Catania, Sicilia, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1780).
Questa interpretazione giurisprudenziale è stata infatti “certificata” dall’art. 38, comma 6, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, il quale vieta agli Enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Sul tema si segnala, inoltre, che è stato approvato in data 9 luglio 2020 un interessante documento dalla IX Commissione Permanente (Trasporti, Poste E Telecomunicazioni) della Camera dei deputati a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data. Dal documento possono trarsi interessanti spunti di riflessione anche in tema di inquinamento elettromagnetico e rischi per la salute.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA-CATANIA (SEZ. I), 28 AGOSTO 2024, n. 2936.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento