Il versamento a carico del Comune degli oneri previdenziali per gli amministratori avvocati

Analisi delle problematiche interpretative sollevate dall’art. 86 del Testo Unico Enti Locali in merito allo svolgimento in misura residuale di attività professionali da parte del Sindaco

19 Luglio 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

È possibile per il Comune procedere, in applicazione dell’art. 86 TUEL (Testo Unico Enti Locali), al rimborso dei contributi minimi nei confronti del Sindaco, avvocato libero professionista, anche in assenza della dichiarazione circa l’interruzione dell’attività professionale, che continua a svolgere in misura residuale rispetto a quella di Sindaco?
A tale quesito risponde la Corte dei conti, sezione Abruzzo, con deliberazione 13 luglio 2017, n. 118 che si caratterizza per ripercorrere in modo esauriente le problematiche interpretative dell’art. 86 del TUEL.

Oneri previdenziali: la previsione contenuta nell’art. 86 TUEL

L’articolo 86, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che “1.  L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra Enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. (…). 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. (…)”.
Secondo un’interpretazione consolidata, la disposizione contenuta nel comma 2, riferita agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, deve essere letta insieme a quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 86 TUEL, relativa agli obblighi contributivi a carico dei Comuni nei confronti degli amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Il presupposto quindi per l’applicazione della norma è, in entrambe le ipotesi, lo svolgimento della funzione elettiva in regime di esclusività con l’Ente locale. In altri termini, mentre il comma 1 consente agli amministratori ivi indicati, che siano lavoratori dipendenti, di ricevere il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti nel caso di formale collocazione in aspettativa, il comma 2 prevede il pagamento di una cifra forfettaria per gli amministratori lavoratori autonomi, che svolgano la funzione elettiva in forma esclusiva, astenendosi dal continuare a svolgere il lavoro autonomo.

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