La materia del contendere della recente sentenza del 28 novembre 2023, n. 883 del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro è la corretta interpretazione da fornire alla locuzione “trattamento economico complessivo” di cui all’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
Secondo la parte ricorrente, tale espressione indica il trattamento economico nella sua interezza, comprensivo anche dei compensi professionali e non solo del trattamento economico di base percepito dall’avvocato quale dipendente pubblico.
Al contrario, parte resistente sostiene che la locuzione trattamento economico complessivo faccia riferimento esclusivo al trattamento economico di base percepito dall’avvocato.
Pertanto, i compensi professionali ex art. 9, commi 3 e 6, del citato decreto erogati all’avvocato non potranno essere superiori a tale trattamento fondamentale.
L’interpretazione fornita dalla ricorrente deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Va infatti, in primo luogo, osservato come il legislatore, utilizzando la locuzione trattamento economico complessivo, abbia inteso comprendere anche il trattamento economico derivante dagli onorari percepiti nell’anno precedente a seguito di sentenze favorevoli…
Il trattamento economico degli avvocati degli Enti pubblici
Le valutazioni del Tribunale di Bologna in ordine alla corretta interpretazione da fornire alla locuzione “trattamento economico complessivo” di cui all’art. 9, co. 7, del d.l. 90/2014
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