Ammesse alle gare di appalto le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, ma con le regole dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi; agevolato lo svincolo delle garanzie di buona esecuzione rese dalla imprese di costruzioni, anche per le opere in esercizio non ancora collaudate; eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli; più agevole la qualificazione delle imprese che operano nel settore impiantistico.
Sono queste alcune delle novità previste nella bozza di decreto legge sulla semplificazione che dovrebbe andare oggi in Consiglio dei ministri. Diverse le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici, in primis per quel che riguarda la qualificazione delle imprese di costruzioni operanti nell’ambito della categoria OG 11 (impianti tecnologici), la bozza di decreto legge prevede (anche se sono possibili ancora riformulazioni da parte del ministero delle infrastrutture) che siano modificate le percentuali previste dal regolamento del Codice dei contratti pubblici di possesso di requisiti speciali previsti per tre categorie specialistiche (OS3, impianti idrici, OS 28, impianti termici e OS 30, impianti elettrici e telefonici). In particolare le percentuali passano dal 40% al 20% per la OS3, dal 70% al 40% per la OS 28 e per la OS 30.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’inserimento fra i partecipanti alle gare di appalto possano esservi anche le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell’articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. Si tratta di inmprese appartenenti a un network ma che mantengono la propria individualità regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici. Il decreto prevede che alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applichino le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, che a sua volta detta le regole per la costituzione e il funzionamento dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di concorrenti. Ciò dovrebbe significa che le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete dovranno configurare la propria «aggregazione» secondo le regole proprie di queste due tipologie di soggetti raggruppati. Va anche rilevato, però, che il decreto prevede comunque che qualche problema di adeguamento e coordinamento vi possa essere, dal momento che si premura di precisare che le disposizioni dell’articolo 37 trovano applicazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, «in quanto compatibili». Con ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici vengono anche modificate le percentuali per lo svincolo delle garanzie di buona esecuzione (la cauzione definitiva) La norma toccata è l’articolo 113 del Codice dei contratti che stabilisce che la cauzione prestata sia progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Il decreto alza del 5% questa percentuale, arrivando fino all’80%, consentendo quindi alle imprese di avere un livello minore di impegni. Si introduce poi una norma sulle opere in esercizio stabilendo che, anche prima del collaudo, l’esercizio protratto per oltre un anno produca, a determinate condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all’emissione del certificato di collaudo.
Viene poi modificata la norma del codice dei beni culturali che disciplina l’autorizzazione paesaggistica su immobili e aree vincolate rilasciata dalla regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente eliminando il silenzio assenso decorsi 90 giorni. Si prevede inoltre che l’autorizzazione paesaggistica sia resa nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Una seconda modifica viene introdotta al comma 9 dello stesso articolo 146, ove si prevede che decorsi inutilmente venti giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, è direttamente l’amministrazione a provvedere sulla domanda di autorizzazione. Viene quindi eliminata la parte della precedente disposizione che prevedeva la facoltà di richiedere l’autorizzazione alla regione anche attraverso un commissario ad acta. Viene anche prevista l’eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli prevedendosi che il procedimento sia comunque concluso con l’adozione di un provvedimento espresso, seguendo le regole previste dall’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo. Importante notare che viene soppressa la norma che consentiva di applicare le regole del procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche ad interventi in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale.
Il silenzio rifiuto finisce in soffitta
SEMPLIFICAZIONI/ Le disposizioni della bozza di decreto in materia di contratti pubblici
Italia Oggi
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