La mancata presentazione del piano di riequilibrio entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera con cui il Comune o la Provincia decidono di aderire alla procedura «anti-dissesto» blocca tutto l’iter, e impone alle sezioni regionali di controllo di aprire la strada che porta al dissesto guidato. L’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, poi, sono condizioni essenziali per aderire alla procedura, perché senza gli ultimi documenti contabili è impossibile valutare l’entità degli squilibri da sanare e, di conseguenza, le misure da mettere in campo per riportare i conti dell’ente in una condizione di equilibrio strutturale.
Con la delibera 22/2013 diffusa ieri, la sezione Autonomie della Corte dei conti risponde a una serie di dubbi interpretativi sollevati da diverse sezioni regionali sulle tappe della procedura introdotta dal decreto «salvaenti » (Dl 174/2012) per venire in soccorso delle amministrazioni locali a rischio “fallimento”. Nelle loro risposte, i giudici della sezione Autonomie ribadiscono come regola generale il rispetto rigoroso di tempi e requisiti, per sottrarre la sorte degli enti locali interessati alle differenze interpretative sorte sul territorio. Un «diverso apprezzamento» su casi particolari è sempre possibile, ma non può aprire le maglie di un iter che il legislatore ha definito nei dettagli: quando i requisiti non sono rispettati, l’alternativa consiste solo nell’applicazione del decreto legislativo su «premi e sanzioni» (Dlgs 149/2011, articolo 7), che impone lo scioglimento di Giunta e Consiglio.
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