Nel presente podcast, sulla base delle decisioni della giurisprudenza, viene analizzato l’obbligo di motivazione relativo agli atti di programmazione del fabbisogno del personale. Le sentenze richiamate sono le seguenti:
– Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 14/2011, nella quale è possibile leggere: “Vanno segnalate, poi, alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione, e a tal fine la vicenda in esame fornisce un esempio significativo. Anzitutto, può assumere rilievo l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l’amministrazione dall’obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”.
– Consiglio di Stato, sentenza n. 1052/2022, dove si legge che il dovere motivazionale “è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”.
In questo episodio del podcast della Gazzetta degli Enti Locali, il nostro esperto Amedeo Scarsella analizza proprio questo tema.
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