Il Consiglio di Stato con sentenza n. 11/2016 ha stabilito che non è legittimo il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria che non tenga conto dello ius successionis dello stesso titolo autorizzatorio, laddove l’istante venga a mancare e gli eredi ne facciano comunque regolare richiesta.
Il fatto
Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso proposto dall’erede (“l’appellante” d’ora in avanti) di un imprenditore agricolo professionale, contro il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una casa colonica, con annessi rustici di servizio, in zona agricola.
A seguito dell’istanza di rilascio del titolo autorizzatorio veniva a mancare l’imprenditore agricolo, padre dell’appellante, dopo che la Commissione edilizia aveva dato parere favorevole all’intervento edilizio.
L’appellante, proprietario dei terreni oggetto dell’intervento da sanare, presentava istanza di voltura del titolo, e comunque di rilascio di permesso in sanatoria, che il Comune respingeva, sia per carenza del parere igienico-sanitario e del nulla osta del Genio civile, e sia perché l’appellante è sì imprenditore agricolo ma non a titolo professionale, requisito fondamentale per eseguire interventi edilizi in zona agricola.
L’appellante proponeva senza successo ricorso al TAR avverso al provvedimento di diniego del comune, e di conseguenza appellava la sentenza di rigetto del TAR.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello fondato e l’accoglie.
I giudici ribadiscono quanto stabilito all’art. 11 del d.P.R. 380/2001 ovvero che il permesso di costruire è trasferibile insieme all’immobile ai successori o aventi causa e poiché, l’appellante aveva correttamente domandato la volturazione e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria a proprio nome, quale erede (per jure successionis), ne discende che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti soggettivi e, in primo luogo, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, avendo riguardo alla situazione non dell’erede (l’appellante), ma a quella del de cuius (il padre).
Inoltre, sopravvenuto il nullaosta del Genio civile, la carenza del parere igienico sanitario non può essere imputata all’istante, ma spetta al responsabile dello Sportello unico per l’edilizia acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell’intervento edilizio, tra i quali il parere dell’ASL. E poiché spettava al Comune procedente acquisire il parere anzidetto, l’amministrazione non poteva rifiutare il rilascio del permesso adducendo, tra le varie ragioni, l’omessa acquisizione del parere igienico-sanitario.
La norma rilevante
Art. 11 – D.P.R. n. 380/2001
Caratteristiche del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
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