Dal 1° gennaio le Pa non possono più sostenere oneri per la sponsorizzazione di iniziative o manifestazioni, tranne che per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali da parte dei privati al posto dell’ente (articolo 6, comma 9 del Dl 78/2010). Esse possono, invece, oltre che vedersi sponsorizzate le proprie iniziative, continuare a svolgere attività di patrocinio, anche oneroso. La norma vieta di sostenere le squadre di calcio, basket o altri sport e di vedere il marchio dell’ente stampato sulle magliette. Si realizza infatti in questi casi una sponsorizzazione, anche se il contenuto commerciale, è inesistente. Il divieto non riguarda però la festa del santo patrono o una sagra di paese che l’ente sostiene con un proprio contributo e che vede la citazione della Pa tra i sostenitori. La distinzione fra sponsorizzazione e patrocinio è dettata dalla sezione regionale lombarda della Corte dei Conti, nei pareri 1075 e 1076 del 23 dicembre 2010. La sponsorizzazione ha comunque una natura commerciale e configura perciò un «contratto a prestazioni corrispettive», mentre il patrocinio è una «donazione modale». Per la stessa sezione, sono da escludere dal divieto anche le sponsorizzazioni nei confronti di privati che gestiscono servizi nell’interesse della collettività in luogo del soggetto pubblico. Il blocco comprende anche la cessione di servizi o l’esonero o riduzione da tasse e tariffe.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento