Il Ministero dell’interno sugli autovelox illegittimi

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, il Ministero dell’interno suggerisce il non utilizzo degli autovelox che non prevedono un obbligo di verifiche periodiche

8 Luglio 2015
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Alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, con  circolare del 26.6.2015 il Ministero dell’internoraccomanda il non utilizzo delle apparecchiature di controllo di velocità più rare e insidiose, in attesa degli indispensabili interventi normativi di adeguamento con la.

La Consulta ha stabilito la parziale illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Il Ministero distingue, le apparecchiature utilizzabili per controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità, da quelle invece utilizzabili per il controllo in presenza degli agenti accertatori.

Gli apparecchi automatici hanno dei manuali d’uso e manutenzione del dispositivo, che prevedono, di regola, una verifica periodica, di solito, annuale. Gli strumenti in questione sono TUTORVERGILIUS e tutti i tipi di AUTOVELOX.

Nel caso di utilizzo delle suddette apparecchiature, ai sensi della legge 241/1990, dovrà essere messa a disposizione di chiunque vi abbia interessecopia delle certificazioni attestanti le verifiche di funzionalità dell’apparecchio stesso. È opportuno allegare tale documentazione anche agli scritti difensivi, da presentare a Prefetto o Giudice di Pace, in caso di ricorso.

Per le apparecchiature utilizzate esclusivamente in presenza degli organi di polizia stradale, i manuali d’uso e manutenzione e i decreti di approvazione, non prevedono un obbligo di sottoporre lo strumento averifica periodica di funzionalità. Ma è l’operatore che, prima di iniziare l’attività di controllo, verifica la corretta funzionalità dell’apparecchio e l’attesta in apposito verbale (che, eventualmente, dovrà presentarsi in caso di ricorso). Gli strumenti interessati sono i TELELASER (tutti i modelli, anche quelli dotati di telecamera) e iPROVIDA.

È per tali apparecchiature che si applica quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015.

Il Ministero dell’interno, quindi, suggerisce che, in attesa dell’attivazione delle procedure di verifiche periodiche, tali apparecchiature non vengano utilizzate, al fine di evitare la soccombenza in eventuali e quasi sicuri ricorsi, per le violazioni accertate in data successiva al 18 giugno 2015.

Ma i comuni possono procedere autonomamente; quindi alcuni corpi di polizia locale possono aver già provveduto alla taratura.

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