La lettera di richiamo del presidente della repubblica sulla conversione in legge del decreto «milleproroghe» (dl n. 225/2010), oltre a sottolineare i limiti di ordine costituzionale nell’esercizio del potere legislativo da parte del governo, pone l’accento su due aspetti fondamentali: lo stravolgimento dei contenuti originari del decreto-legge e la forte eterogeneità degli oggetti tale da far assomigliare il provvedimento a una legge finanziaria-bis. Al riguardo è utile ricordare che alla fine del 2009 è stata introdotta con la legge 196 un’importante riforma della contabilità e finanza pubblica che ha, tra l’altro, disegnato ex-novo il sistema degli strumenti di programmazione e di bilancio in sostituzione del Documento di programmazione economico-finanziaria e della legge finanziaria. I ncr ? pag.uovi strumenti sui quali si basa in maniera organica l’intera politica economica e finanziaria del paese sono: la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità. La prima esperienza del 2010 è stata molto deludente. La Decisione di finanza pubblica è stata presentata in ritardo, non sottoposta al parere delle regioni e degli enti locali tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica (peraltro non istituita) e ha assunto un valore marginale, come indicato nella stessa relazione di accompagnamento, in quanto erano in corso modifiche per adeguarsi alle nuove regole in via di elaborazione a livello comunitario dopo i gravi fatti della Grecia e dell’Irlanda. La legge di stabilità 2011, approvata il 13 dicembre insieme con l’approvazione del bilancio e in tutta fretta prima che si procedesse alla nota votazione sulla fiducia al governo del giorno successivo, si è limitata a rivedere alcuni aspetti della manovra estiva approvata con il decreto-legge 78 di fine maggio 2010 convertito nella successiva legge 122. Quest’ultima ha dunque costituito, in sostanza, la fonte principale della manovra economica e di bilancio per il triennio 2001-2013 introducendo, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, insostenibili riduzioni di trasferimenti erariali, forti tagli lineari della spesa, nuove regole del patto di stabilità interno, limitazioni all’indebitamento. Ora con il decreto milleproroghe si introducono altre disposizioni che attengono alla disciplina della finanza pubblica in maniera frammentaria e del tutto impropria. Bene ha fatto dunque il presidente della repubblica a intervenire ricordando anche le prassi deplorevoli delle leggi finanziarie alluvionali approvate con il voto di fiducia. Sì, perché questo è il punto. Di fronte a una legge organica che affida a nuovi strumenti di espressione parlamentare assoggettati alla partecipazione delle regioni e degli enti locali, quale la Decisione di finanza pubblica, la determinazione degli obiettivi di politica economica e del quadro di finanza pubblica nel medio periodo, distintamente per i sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza e assistenza sociale, si preferisce seguire la strada più comoda della decretazione d’urgenza, forzando la norma costituzionale. La questione non è irrilevante per gli enti locali stretti tra due fuochi: da un lato, la prospettiva confusa e incerta di un federalismo a tutti i costi; dall’altro lato, una situazione di fatto gravissima che non solo si muove in direzione contraria, ma rimette in discussione lo stesso ruolo istituzionale delle autonomie affermato dalla Costituzione. Nel succedersi tumultuoso e caotico di una valanga di decreti delegati vuoti di contenuto e pieni di rinvii, rivolti all’attuazione del federalismo fiscale, si restringe ogni giorno di più la possibilità concreta da parte dei comuni e delle province di erogare servizi pubblici essenziali a livello locale. Anzi, la determinazione dei fabbisogni standard e dei relativi costi tanto sbandierata, ma avviata con un processo lungo e di esito incerto, prescinde dalla preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, tuttora inesistente. Lo scenario non è dunque confortante specie con riferimento all’articolo 117 della Costituzione laddove afferma che i Lep concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
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