Il mezzo proprio trova i rimborsi

La Corte dei conti lombarda chiarisce l’applicazione della stretta della manovra d’estate

Italia Oggi
21 Ottobre 2010
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Sì al rimborso per le spese affrontate per trasferte con utilizzo del mezzo proprio del dipendente, per lo svolgimento delle funzioni essenziali dell’ente locale, garantite dall’ordinamento. Lo afferma la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione 12 ottobre 2010, n. 949, che si sforza di chiarire la portata applicativa dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 che, come noto, ha disapplicato le norme che avevano fino alla sua entrata in vigore consentito il rimborso pari a un quinto del carburante, per l’utilizzo del mezzo proprio nell’ambito delle trasferte autorizzate. La Sezione è piuttosto drastica nel rilevare la poca chiarezza e la confusione ingenerata dall’articolo 6, comma 12. Smentisce, tuttavia, le interpretazioni fornite in particolare dai sindacati, secondo le quali effetto della manovra estiva sarebbe il divieto di autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio. Infatti, la mancata disapplicazione dell’articolo 9 della legge 417/1978, che prevede espressamente la possibilità di autorizzare il personale pubblico a utilizzare per le trasferte il mezzo proprio ove risulti più conveniente rispetto ad altre modalità di trasporto, consente tutt’ora, di autorizzare l’uso dell’auto propria. Il che permette anche di considerare erronee e strumentali le letture dell’articolo 6, comma 12, da parte di alcune compagnie di assicurazione, pronte a sfruttare la norma per negare copertura assicurativa nel caso di incidenti. Il parere della Sezione smentisce ogni tesi tendente a cercare di restringere la portata dell’articolo. Esso, sulla base dell’analisi della magistratura contabile lombarda, si applica a tutto il personale, sia esso impiegato in attività ispettive (ma lo stesso comma 12, tuttavia, autoesclude il personale ispettivo dal proprio campo di applicazione), sia esso impiegato in altre attività. La disapplicazione non solo dell’articolo 15 della legge 836/1973, ma anche di ogni altra analoga disposizione contrattuale determina la disapplicazione anche dell’articolo 41 del Ccnl del comparto regioni enti locali in data 14 settembre 2000. Nella sostanza, dunque, effetto dell’articolo 6, comma 12, è eliminare ogni titolo giuridico diretto, normativo o contrattuale, al rimborso. Nota, tuttavia, la Sezione Lombardia che determinati servizi essenziali, come quelli richiedenti un accompagnamento di utenti (servizi sociali, tutoraggi, stage, ad esempio) se possono essere resi con maggiore efficacia attraverso l’impiego della vettura propria del dipendente, invece che utilizzando il parco macchine (o addirittura aumentandolo) dell’ente, i principi di buon andamento dell’azione amministrativa discendenti dall’articolo 97 della Costituzione non solo fondano la possibilità di autorizzare le trasferte con auto propria (confermata dall’articolo 9 della legge 417/1978), ma inducono a ritenere possibile anche la rifusione delle spese effettivamente sostenute. Il parere permette alle amministrazioni locali di esercitare la propria autonomia organizzativa, che secondo la Sezione Lombardia non può essere intaccata dall’articolo 6, comma 12, e regolamentare il rimborso per l’uso dell’auto propria, quanto meno per servizi ben individuati ed essenziali, per i quali altre modalità di resa oggettivamente risultino più onerosi o meno efficienti. In ogni caso, quanto evidenziato dalla Sezione Lombardia conferma della sostanziale incostituzionalità dell’articolo 6, comma 12, della manovra estiva 2010, in quanto il suo effetto è proprio ledere il buon andamento dell’azione amministrativa. Di fronte a questa presa di posizione della magistratura contabile, la necessità di abolire direttamente la norma appare non più rinviabile.

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