Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA integra il risarcimento del danno

Parola del Consiglio di Stato… Sentenza n. 1239/2016

27 Aprile 2016
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di Alessandra Codenotti – Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 1239 del 25.3.2016, ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Campania avverso la pronuncia del TAR di Napoli che riconosceva i presupposti per un risarcimento del danno dovuto all’ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione chiamata, nel caso specifico, a pronunciarsi in merito all’accoglimento del progetto di intervento di messa in riserva di rifiuti e relativa procedura di VIA.
I Giudici d’appello hanno, in questo modo, confermato la sussistenza di una responsabilità civile della pubblica amministrazione discendente da un danno da ritardo all’ottenimento del bene della vita.

Il Progetto di intervento di messa in riserva di rifiuti e relativa procedura di VIA, presentato da una società che gestisce un impianto dove vengono eseguite attività di cernita e trattamento di rifiuti di tipo carta, cartone e plastica, prevedeva l’ampliamento delle quantità delle sostanze-oggetti trattati.
Il procedimento di VIA ha avuto il seguente andamento:
a) In prima battuta l’attività produttiva richiedente aveva proposto istanza di verifica di assoggettabilità a VIA il 5.7.2012, seguita dalle integrazioni documentali richieste. 
Successivamente la Regione Campania richiedeva ed otteneva, in data 20.3.2014, ulteriori chiarimenti sulla Relazione Tecnica, insieme allo Studio Preliminare.
Con la nota del medesimo Ente competente veniva poi data comunicazione, solo il 13.6.2013, dell’esito positivo circa la decisione di assoggettare a VIA il progetto presentato dalla società istante.
b) In seconda battuta, in data 22 agosto 2013, l’atto veniva comunicato alla società richiedente che, nel rispetto del termine di legge, il 25.10.2013 faceva pervenire le dovute osservazioni e controdeduzioni ex art. 10-bis d.lgs. 152 2006.
A seguito della predetta documentazione la Commissione di VIA, con decreto datato 26.3.2014, disponeva di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il suddetto progetto di ampliamento dell’attività di cernita e trattamento di rifiuti presentato dalla richiedente.

In tali circostanze fattuali il Consiglio di Stato ha considerato corretti i calcoli determinati dal TAR di Napoli confermando così un evidente ritardo dei termini di legge previsti dagli articoli 4 e 10-bis del decreto legislativo 152/2006.
Il ritardo veniva calcolato in 154 giorni nello specifico sommando i rispettivi ritardi delle due fasi del procedimento di VIA sopra descritto:
sub a) Nella prima fase è stato calcolato un ritardo di 38 giorni, decorrenti dal termine del 4.5.2013 (giorno in cui sarebbe dovuta avvenire l’emanazione dell’atto) al 13.6.2013 (giorno in cui effettivamente è avvenuta l’emanazione dell’atto).
sub b) Nella seconda fase sono stati considerati 116 giorni di ritardo calcolati dal termine del 9 dicembre 2013 (giorno in cui si sarebbe dovuto emettere il provvedimento di assoggettabilità) al 26.3.2014 (giorno in cui è effettivamente stato emesso il provvedimento di assoggettabilità).

I termini predeterminati per l’espletamento di attività della pubblica amministrazione sono in via di principio ordinatori, assolvendo essi ad una funzione meramente sollecitatoria a meno che dalla legge non si evinca chiaramente il carattere perentorio.

Una volta accertato il ritardo da parte del Consiglio di Stato, è necessario constatare che il suo stesso orientamento giurisprudenziale ha più volte ribadito che i termini predeterminati per l’espletamento di attività della pubblica amministrazione sono in via di principio ordinatori, assolvendo essi ad una funzione meramente sollecitatoria a meno che dalla legge non si evinca chiaramente il carattere perentorio. Tale pensiero viene ancora confermato dalla sentenza qui in esame quando si evince che i termini per la conclusione della VIA possono ritenersi ordinatori, escludendo una loro natura perentoria. 
Tuttavia, lo stesso organo giudicante, d’accordo con quanto affermato dal TAR Campania, ha potuto constatare che la violazione dei suddetti termini ex articolo 20 d.lgs. 152/2006 implica comunque innumerevoli effetti tra i quali si riscontra la responsabilità disciplinare, penale e contabile e, come rileva nel caso specifico trattato, responsabilità risarcitorie per danni da ritardo.

Il solo ritardo nell’emanazione di un atto è elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto” con conseguente obbligo al risarcimento.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 25.3.2016, qui in esame, ha infatti ritenuto che dal ritardo ingiustificato dell’amministrazione potesse configurarsi un vero e proprio danno al privato quale è la società richiedente l’assoggettamento a VIA del progetto di ampliamento della propria attività produttiva.
Il Tribunale amministrativo di ultima istanza ha, infatti, affermato che il solo ritardo nell’emanazione di un atto è elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto” a cui consegue un obbligo al risarcimento. Quanto precedentemente affermato si concretizza, nella fattispecie analizzata, nel caso di doverosa emanazione di un provvedimento amministrativo da cui dipende un interesse pretensivo dell’amministrato, e quando tale procedimento sia da concludere, o comunque vi siano fondate ragioni per ritenere che l’amministrazione si pronuncerà, con un provvedimento favorevole.

Non si può certamente escludere, secondo il Consiglio di Stato, il così detto principio di atipicità dell’illecito civile. Il menzionato principio permetterebbe così di valutare l’ipotesi della fattispecie contemplata dall’articolo 2043 del codice civile.

Quindi, se da un lato si tiene conto principalmente della natura delle posizioni fatte valere in sede di giudizio, dall’altro non si può certamente escludere, secondo il Consiglio di Stato, il così detto principio di atipicità dell’illecito civile. Il menzionato principio permetterebbe così di valutare l’ipotesi della fattispecie contemplata dall’articolo 2043 del codice civile, dimostrando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità: quali sono i presupposti di carattere oggettivo e quelli di carattere soggettivo.
Per quanto concerne l’indice oggettivo la piena prova del danno verrebbe a concretizzarsi nel “mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento”, mentre l’elemento soggettivo è insito nella “dimostrazione di un esito favorevole al provvedimento finale [omissis] a fronte di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali” peraltro non giustificata, da parte dell’amministrazione competente, né in sede procedimentale, né giudiziale, con elementi che potessero mettere in luce difficoltà tecnico-organizzative.
In un caso come quello di specie viene quindi provato sia l’esito favorevole del provvedimento finale che ha consentito al privato l’ottenimento del bene alla vita (il mancato guadagno dell’imprenditore), sia l’inosservanza dei termini procedimentali, configurando così una vera e propria colpa della p.a. accanto alla consolidata prova del danno e del suo ammontare.

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