Con la circolare ministeriale n. 6/T del 22 settembre 2011, l’Agenzia del territorio precisa le nuove regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali. L’argomento ci appare interessante in quanto sono molti i Comuni che presentano casi di accertamento ai fini Ici di immobili che presentano o meno tali caratteristiche di ruralità. Ciò riveste carattere di particolare novità, in quanto per la prima volta, a seguito delle modifiche introdotte con l’art. 7 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legge 13 maggio 2011, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, il fisco precisa le procedure, a carico dei proprietari, per l’accatastamento dei fabbricati rurali nelle categorie catastali A/6 e D/10 . Innanzi tutto appare utile ricordare come la materia sia già disciplinata dall’art. 9 del dl 30 dicembre 1993 n. 557 (poi convertito nella legge 26 febbraio 1994 n. 133). La nuova norma in realtà reperisce la «stretta» operata dalla giurisprudenza sui benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili che sono, ad avviso della Cassazione, da destinarsi esclusivamente ai fabbricati censiti come A/6 e D/10, a seconda dell’uso (rispettivamente abitativo o strumentali di detti immobili). Con successivo decreto ministeriale del 14 Settembre 2011, sono state stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati. Per ciò che concerne gli immobili già censiti in catasto, i proprietari devono attestare mediante autocertificazione il possesso dei suddetti requisiti; ciò sarà oggetto, ovviamente del controllo ai fini Ici per quanto riguarda gli enti locali comunali che avranno modo di verificare tali requisiti. Crediamo sia da segnalare la novità, prevista dal dm 14 settembre 2011, della istituzione nella categoria A/6, della classe «R», che è attribuita, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche dell’unità presa in considerazione, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ancorché strumentali all’attività agricola, purché siano verificati i relativi requisiti di ruralità. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera e) del decreto legge n. 557 del 1993, è precluso il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8. Analoga preclusione avviene per gli immobili aventi le caratteristiche «di lusso». La presentazione della documentazione deve (o doveva) avvenire mediante presentazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio territorialmente competente (di seguito «Ufficio»), entro la data del 30 settembre 2011. Dato lo strettissimo termine concesso (e scaduto da poco) si ritiene che presumibilmente l’Agenzia del territorio concederà una proroga a tale termine. Di particolare rilievo appare che nella prevista autocertificazione, il richiedente dichiari, tra l’altro, che l’immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993. Ciò appare importante anche per i profili di accertamento ai fini Ici e delle altre imposte dirette: infatti, il periodo quinquennale adesso cennato copre integralmente gli anni potenzialmente accertabili. La Circolare inoltre evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con una ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto dalla legge. Regole particolari sono riservate alle procedure «dogfa» ancora in essere alla data del decreto. Vediamo adesso le due conseguenze che ci possono essere per la richiesta di accatastamento dei fabbricati rurali. In caso di esito positivo, l’Ufficio convalida l’autocertificazione attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa strumentali all’attività agricola, mantenendo la rendita in precedenza attribuita. L’esito negativo dei controlli, invece, comporta il mantenimento del classamento originario; il mancato riconoscimento dell’attribuzione della categoria catastale richiesta è adottato con provvedimento motivato ed è registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione, riferita ad ogni unità immobiliare interessata. Concludendo, per quanto riguarda infine i controlli effettuati dai comuni, allo scopo di agevolare le attività di verifica, il decreto stabilisce che l’Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul relativo portale, le domande di variazione presentate dai contribuenti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento