Il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve essere differito secondo le regole del codice appalti

Come contemperare il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere dagli uffici del Comune tutti gli atti e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato? La risposta dell’ANAC nella deliberazione 29 marzo 2017, n. 317

16 Maggio 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

L’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutti gli atti e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. La giurisprudenza ha costantemente sottolineato che tale diritto comprende la possibilità per ogni consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio. L’accesso in questione, può riguardare non solo “documenti” formati dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza ma, in genere, qualsiasi “notizia” ovvero “informazione” che risulta utile ai fini dell’esercizio delle funzioni del consigliere.

Consiglieri comunali: l’ampiezza del diritto di accesso

L’ampiezza del diritto di accesso ha fatto sorgere il problema del rapporto tra la disciplina dettata dall’art. 43 del TUEL e quella dettata dal Codice degli appalti. In particolare, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede una serie di ipotesi in cui l’accesso viene differito. Tale differimento è applicabile anche alle istanze di accesso dei consiglieri comunali oppure la previsione contenuta nell’art. 43 del TUEL deve ritenersi prevalente?
Il problema è stato sottoposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da un Comune con riferimento ad istanze di accesso presentate da consiglieri comunali durante la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta (una delle ipotesi per le quali l’art. 53, comma 2, lett. d) del d.lgs. 50/2016 prevede il differimento dell’accesso). Il Comune aveva provveduto ad emettere un provvedimento di differimento, ma i consiglieri comunali “hanno contestato il differimento dell’accesso ritenendo invece di averne diritto senza differimenti stante il loro status di consiglieri, in virtù dell’art. 43 del d.lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali (TUEL), che detta uno specifico potere dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti della propria amministrazione”.

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