le procedure di esproprio coinvolte dalla sentenza della Corte costituzionale 293/2010 che ha bocciato le «sanatorie» per le illegittimità (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato e di domenica) sono quelle prive di un valido provvedimento che sposti la proprietà dal privato alla pubblica amministrazione. Sono quindi coinvolti due tipi di procedure: un primo caso è quello degli espropri iniziati regolarmente, ma diventati illegittimi per mancato rispetto dei termini o per annullamento da parte del giudice amministrativo (per scadenza di vincoli, illogicità delle scelte, interferenza di interessi privati o altro); una seconda ipotesi è quella delle aree occupate fin dall’inizio senza titolo (per errore di progettazione o di cantiere, incongruenze catastali, nuove tecniche costruttive), cioè delle occupazioni di tipo usurpativo, anch’esse sanabili con la procedura dell’articolo 43 del Dpr 327/2001 fino alla sentenza della Corte costituzionale. I termini. Entrambe queste occupazioni vedono le amministrazioni dalla parte del torto, circostanza che le espone, impedendo ai privati la perdita del diritto, per un periodo di 20 anni. Questo periodo va calcolato a decorrere dal momento in cui il privato perde il possesso dell’area (inizio del cantiere). Il diritto alla restituzione del bene (e al valore del bene per gli anni di spossessamento) va escluso se vi è una cessione del bene (per atto scritto) o un provvedimento non più impugnabile che dichiara acquisita l’area a norma dell’articolo 43 del Dpr 327/2001. Chi ha concordato la cessione dell’area occupata dall’amministrazione e chi non ha impugnato nei 60 giorni (120 con ricorso straordinario) la dichiarazione di utilizzo pubblico sanante (cioè l’applicazione dell’articolo 43) non può più chiedere la restituzione. La sentenza della Corte costituzionale è retroattiva, ma trova un ostacolo nelle posizioni già consolidatesi, cioè in quelle in cui vi è un consenso alla cessione o in cui l’amministrazione si è già espressa con provvedimento non più impugnabile. A chi chiedere la restituzione. La restituzione va chiesta all’attuale titolare del bene: se l’esproprio è attuato dallo stato (Prefettura) per eseguire un’opera che poi viene affidata in gestione a un ente pubblico, la restituzione va chiesta a quest’ultimo; ragionamento analogo per le aree soggette a esproprio a favore di cooperative: la restituzione va chiesta alla società cooperativa. Le aree impegnate da opere stradali vanno chieste in restituzione all’attuale utilizzatore (Stato, Provincia, Comune, concessionario) ferma restando l’opportunità (che non è un obbligo) di coinvolgere nella richiesta anche l’autorità che ha esercitato erroneamente il potere di esproprio. Uso pubblico e uso privato. Sono irreversibili solo le situazioni che non consentono un uso privato dell’area: un parco, una zona verde, una scuola, un ambulatorio, un centro civico, una casa per anziani, sono tutte opere ritenute reversibili, cioè utilizzabili “così come sono” anche da privati. Esse, se restituite, diventano costruzioni con la medesima destinazione, ma di proprietà privata. Diverso ragionamento riguarda le opere non scorporabili da una complessiva destinazione generale, come nel caso di un’area che appartenga a un tracciato stradale già realizzato e che sia irreversibilmente utilizzata dalla collettività: in questo caso non è possibile la restituzione poiché prevale il danno pubblico. Esiste infatti una norma (articolo 2933 del Codice civile) che impedisce l’eliminazione di beni con danno per l’economia nazionale. Applicando questo criterio non si può ottenere la restituzione di un’area che serva a un’esigenza pubblica che non può essere diversamente soddisfatta: quindi non si può chiedere di riavere un segmento di una strada, un’ala di un ospedale o uno spigolo di una scuola; può invece chiedersi la restituzione di una pista laterale a una strada o di una costruzione nel suo complesso, qualora l’utilizzo possa essere dirottato altrove. Esclusi gli oneri. La restituzione dell’area occupata abusivamente avviene senza pagamenti a favore dell’amministrazione: anzi, questa dovrebbe pagare una somma per il periodo in cui ha avuto il possesso dell’area, importo calcolato in genere in proporzione al valore dell’area stessa (ad esempio 1/12 per anno). Chi chiede la restituzione diventa proprietario anche del manufatto sovrastante senza oneri a suo carico, e addirittura potrebbe chiedere l’eliminazione di quanto realizzato sull’area, a cure e spese dell’occupante divenuto abusivo. Qualora il privato, invece di rientrare in possesso dell’area e del manufatto sovrastante, avesse chiesto una somma in danaro, questo importo ? secondo alcune pronunce della Corte dei diritti dell’uomo ? sarebbe dovuto essere pari non solo al valore del terreno ma anche al valore della costruzione sovrastante. Solo dal dicembre 2009 in poi (causa 58858/2000) questo orientamento è stato rettificato, limitando la somma dovuta al valore venale, oltre interessi moratori e alla somma (lucro cessante) pari alle occasioni di valorizzazione che si sono perse (ad esempio, documentate offerte di acquisto, locazioni dell’area come deposito o altre utilità).
Il diritto alla restituzione scompare dopo 20 anni
Consulta – Gli effetti della sentenza sugli espropri illegittimi
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