Il credito certo con la Pa ora «sblocca» il Durc

Regolarità contributiva. Resta il potere di riscossione coattiva degli enti coinvolti

Il Sole 24 Ore
18 Novembre 2013
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Le aziende che hanno crediti nei confronti della Pubblica amministrazione non perdono il diritto a ottenere dagli uffici il documento unico di regolarità contributiva (Durc). È il chiarimento principale contenuto nella circolare 40/2013, emanata dal ministero del Lavoro il 21 ottobre.
In realtà, le specifiche ministeriali seguono le disposizioni normative introdotte su questa materia dal Dm del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 165 del 16 luglio 2013), che ha dato attuazione al comma 5 dell’articolo 13-bis, del decreto legge 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012): questa norma stabilisce, infatti, che il Durc «positivo» possa essere rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da uno stesso soggetto. In sostanza, con questo intervento, è stata finalmente superata la criticità di ottenere il Durc, per le imprese che – pur avendo posizioni debitorie nei confronti di Inps, Inail e/o Casse edili – a loro volta sono creditrici nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il principio generale
Il principio che regola il rilascio del Durc in queste situazioni, però, è strettamente correlato al regime che disciplina l’intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti, in caso di irregolarità contributiva dell’operatore economico. Nell’alveo dei contratti pubblici, questo principio (articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010) comporta che il pagamento dell’importo oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei contributi omessi dall’operatore economico.
Lo stesso meccanismo scatta altresì quando il Durc è stato richiesto per l’erogazione di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi e altri sussidi. Anche questo aspetto, infatti, è stato toccato dal Dl 69/2013. Il ministero del Lavoro, con la circolare 36/2013, ha chiarito che la Pa deve acquisire il Durc prima di erogare alle imprese sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.
La circolare 40/2013 dello stesso ministero sottolinea, dunque, che: «data la sostanziale posizione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi», tra cui, appunto, l’intervento sostitutivo.

I crediti vanno certificati
Passando invece ai dettagli operativi per ottenere il Durc in presenza delle situazioni descritte, gli enti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il documento alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della Pa. Il presupposto per poter operare in questo ambito è dunque che i crediti siano stati certificati, secondo quanto previsto in materia dalle indicazioni di prassi del ministero dell’Economia e, in particolare, dalle circolari 35/2012, e 17,19, 30 del 2013.

La richiesta
Sulle modalità di rilascio, se ci si trova in una delle ipotesi in cui a richiedere il Durc è un ufficio della Pa, sarà l’azienda interessata – nella fase di avvio del procedimento – a dover dichiarare l’esistenza del credito, indicando la data della certificazione, il numero di protocollo, l’importo del credito stesso e l’amministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione.
Sarà necessario, inoltre, fornire il codice tramite il quale potrà essere verificata la certificazione, nella piattaforma informatica costituita ad hoc: in pratica, si tratta di un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse edili per verificare l’esistenza del credito.
A livello operativo, senza passare attraverso l’amministrazione richiedente, la certificazione potrà essere presentata direttamente agli enti previdenziali e/o alle Casse edili dall’azienda, nel momento in cui riceve il preavviso dell’irregolarità (ed entro la scadenza assegnata per sanarla).
Quando il canale informatico avrà raggiunto la sua piena funzionalità (la piattaforma deve essere ancora implementata), l’interessato non dovrà più comunicare agli enti tutti i dati sulla certificazione, ma saranno direttamente questi a poterli visualizzare (lo ha precisato anche l’Inail con la circolare 53/2013 dell’11 novembre).
Gli enti coinvolti nel rilascio del Durc, verificata la certificazione del credito tramite il sistema della piattaforma, potranno quindi emettere il documento, che dovrà riportare la dicitura «Durc ex art. 13 bis, comma 5, Dl n. 52/2012».
Anche nel caso in cui il Durc sia richiesto direttamente dall’interessato (usando il portale www.sportellounicoprevidenziale.it) si possono inviare i dati tramite posta elettronica certificata (Pec), o con esibizione agli Istituti e alle Casse.

 

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