1) lo statuto del Comune prevede all’articolo 16 che i consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e sono tenuti a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa;
2) lo stesso articolo 16 prescrive che i consiglieri che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive concorrono al procedimento della dichiarazione di decadenza;
3) il consigliere ricorrente si è assentato per tre sedute consecutive e non ha fornito alcuna giustificazione nei tempi previsti dall’articolo 16 dello statuto;
4) in conseguenza, il consigliere è stato legittimamente dichiarato decaduto dalla carica.
La sentenza è esatta. Il consigliere aveva sostenuto a propria difesa, tra l’altro, che le sue assenze avevano natura di «protesta politica». Ma i giudici hanno puntualmente smontato questa fantasiosa affermazione, con l’argomento che le «proteste politiche» non possono essere giustificate su un piano giuridico. Queste proteste avrebbero dovuto essere valutate politicamente e discrezionalmente dal Consiglio comunale deliberante, che nel caso di specie non ha espresso alcun apprezzamento.
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