Nell’ampio novero dei diritti di accesso del consigliere comunale (art. 43 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000) non rientra quello di avere una propria password per l’accesso al sistema contabile dell’ente da remoto: lo ha precisato il TAR Campania, Sez. I Salerno, nella sent. 5 gennaio 2017 n. 32.
Un consigliere di minoranza, pur in presenza di una postazione informatica messa a disposizione di tutti i consiglieri per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ritenendo che tale modalità di esercizio del diritto non fosse pienamente corrispondente all’interesse pubblico, in quanto implicante quantomeno la disponibilità di un impiegato che presenzi all’attività di consultazione del consigliere comunale, distraendolo da altre attività, aveva richiesto una password per poter accedere da remoto al sistema contabile del Comune e, dinanzi al diniego del Comune, ha adito il giudice amministrativo.
Il TAR ha ritenuto non accoglibile detta richiesta, visto che l’istituzione di una apposita postazione informatica per la consultazione dei dati contabili dell’Ente non frapponeva significativi ostacoli al soddisfacimento delle esigenze ostensive di cui gli stessi sono portatori, restando invece irrilevanti, nel sistema di tutela offerto dall’ordinamento all’esercizio del diritto di accesso, i riflessi negativi eventualmente comportati da detta soluzione organizzativa prescelta sull’interesse pubblico al corretto ed efficiente impiego delle risorse comunali.
Il consigliere comunale non può avere una password per l’accesso al sistema contabile dell’Ente
Esercizio del diritto di accesso da parte del consigliere comunale
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento