Segnaliamo la sentenza 16 gennaio 2017 n. 112 del TAR Campania, Sez. I Salerno, in merito all’esclusione dal voto, da parte del Presidente del Consiglio comunale, di due consiglieri che non avevano partecipato alla discussione in aula (nel caso specifico, si tratta della votazione avente ad oggetto l’elezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio) ma volevano comunque votare la delibera finale.
Secondo i giudici salernitani, l’esclusione dal voto è da ritenersi illegittima alla luce del principio generale secondo cui il consigliere comunale può legittimamente prendere parte alle attività dell’organo consiliare che non si siano esaurite al momento del suo intervento alla seduta, comprese quelle relative alla votazione, non costituendo al riguardo alcuna preclusione il fatto di essere stato assente alla propedeutica fase della discussione o di essere intervenuto quando la votazione era in corso.
La soluzione indicata dai giudici è di buon senso: e evidente che, conoscendo comunque l’argomento oggetto di deliberazione, essendo lo stesso indicato nell’ordine del giorno preventivamente comunicato al consigliere, non vi sono motivi per ritenere che la mancata presenza alla discussione sia un ostacolo alla possibilità di esprimere consapevolmente il proprio voto finale.
Il consigliere comunale che non partecipa alla discussione può comunque votare
Esclusione dal voto: quando è da ritenersi illegittima?
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