Anche la manovra di bilancio 2011 dovrà fare i conti con il blocco dell’autonomia impositiva, vigente già dal 2008. In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del federalismo municipale, che prevede un’attenuazione del fermo dell’addizionale all’Irpef, l’Ifel ricorda infatti che la legge di stabilità 2011 (legge 220 del 2011) ha confermato il divieto di aumentare i tributi, con la sola eccezione della Tarsu. La guida dell’Anci precisa inoltre che il blocco non riguarda gli aumenti per «Roma capitale» e l’aumento dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti. Quest’ultima disposizione, peraltro, è contenuta nelle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto mille proroghe. Secondo l’interpretazione prevalente, il divieto riguarderebbe anche eventuali disposizioni agevolative contenute nei regolamenti comunali. Se l’ente ha deciso, per esempio, di deliberare una detrazione Ici maggiorata rispetto a quella di legge, lo stesso non può tornare indietro. Sono invece pienamente legittimi gli aumenti della Tarsu. Lo stesso dicasi per i comuni che applicano la «Tia1» (articolo 49 del Dlgs 22/1997) o che decidono di passare alla «Tia2» (articolo 238 del Dlgs 152/2006). Nel primo caso, si è in presenza di un’entrata tributaria (malgrado la diversa opinione delle Finanze) che sarebbe del tutto irragionevole discriminare rispetto alla Tarsu. Nella seconda ipotesi (Tia2), si tratterebbe di una entrata patrimoniale (articolo 14, comma 33, Dl 78/2010), in quanto tale esclusa dall’ambito del blocco. È sempre possibile adeguare in aumento i valori di riferimento delle aree edificabili, ai sensi dell’articolo 59, lettera g) del Dlgs 446/1997, in quanto la delibera inciderebbe sull’attività di controllo dell’ente e non sugli elementi strutturali del tributo. Resta salva inoltre la possibilità di trasformare la Tosap in Cosap, ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 446/1997, e così incrementare il prelievo, in ragione della natura non tributaria del canone. Non serve invece adottare il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (articolo 62 del Dlgs 446/1997), in luogo dell’imposta sulla pubblicità, trattandosi di una entrata tributaria (sentenza 141/2009 della Corte Costituzionale). La guida Ifel segnala infine le novità contenute nello schema di decreto attuativo del federalismo, che dovrebbe essere approvato in settimana. La più importante è lo sblocco graduale dell’addizionale comunale all’Irpef, entro il tetto massimo dello 0,4%. Per far ciò, occorre tuttavia attendere l’approvazione del decreto e la successiva emanazione di un provvedimento delle Finanze. Ove tale provvedimento dovesse tardare oltre 60 giorni, i comuni potranno deliberare l’Irpef locale, nel limite di legge. Tale previsione, segnala sempre l’Ifel, rende assai verosimile lo slittamento della scadenza dei preventivi.
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