C’è responsabilità amministrativa per i consiglieri comunali che hanno votato un condono tributario illegittimo. È questo il principio fissato dalla sentenza 976 del 1° giugno 2011 della Corte dei conti della Campania. Con la pronuncia sono stati condannati i consiglieri del Comune di Benevento che hanno esteso il condono dei tributi locali contenuto nell’articolo 13 della legge 289/2002, la finanziaria 2003, al di là dei limiti fissati dal legislatore. Condannata anche la società incaricata della riscossione dei tributi. Il danno è stato provocato dalla deliberazione con cui il Comune ha esteso l’ambito di applicazione del condono tributario al canone per la depurazione, nonostante si sia in questo caso in presenza di un corrispettivo e non di un tributo proprio, mentre il legislatore riservava espressamente il condono ai soli tributi. La responsabilità matura perché «l’esimente da responsabilità amministrativa prevista per gli organi politici che abbiano approvato o fatto eseguire in buona fede atti ricompresi nelle competenze di uffici tecnici o amministrativi, non può trovare applicazione nei casi in cui l’organo politico abbia esercitato una propria attribuzione di amministrazione attiva, in una materia che la legge riserva all’organo stesso e nella quale gli uffici tecnici o amministrativi abbiano espletato funzioni istruttorie ovvero consultive e comunque di mero supporto strumentale». I giudici contabili aggiungono che «la buona fede dell’organo politico è ravvisabile allorché esso abbia espresso la sua volontà ignorando di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’erario, quando siano assenti elementi di segno opposto, ma non anche allorché abbia violato suoi doveri specifici, com’è invece avvenuto nel caso di specie. Va, al contrario, configurata una responsabilità del Consiglio comunale come organo collegiale per aver svolto in modo pesantemente negligente un adempimento che rientrava nelle sue specifiche incombenze e vanno nel contempo individuati (come in realtà è stato fatto) all’interno del medesimo organo, i singoli soggetti che, col loro voto espresso, hanno contribuito a dar vita ad una deliberazione censurabile sotto il profilo dell’illiceità». Il danno viene quantificato nella differenza tra ciò che si sarebbe dovuto riscuotere e ciò che effettivamente è stato riscosso. Inoltre, sono stati sommati gli effetti negativi che determinati dal condono per il mancato introito Iva da parte dello Stato sul corrispettivo.
La vicenda
IL VOTO
Il Consiglio comunale di Benevento ha esteso l’ambito di applicazione di un condono dei tributi locali al canone per la depurazione, che è un corrispettivo e non un tributo.
IL DANNO
Ne è derivato un danno, consistente nella differenza tra quanto si doveva riscuotere e quanto è stato riscosso, nonché nel mancato introito Iva da parte dello Stato sul corrispettivo.
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