Il Comune è tenuto a pagare le spese di mantenimento in una casa famiglia non solo della minore affidata alla struttura ma anche della mamma che vive con lei. Un obbligo tanto più stringente quanto più è piccola la bambina che il giudice ha deciso di affidare all’istituto. L’ente locale, infatti, si deve considerare il successore naturale dell’opera nazionale maternità e infanzia nell’erogazione delle prestazioni di assistenza. Sono le conclusioni della Cassazione con la sentenza 19036/2010 (su www. guidaaldiritto. ilsole24ore. com) che ha respinto il ricorso di un Comune pugliese. La decisione scaturisce dal ricorso di una cooperativa che ha chiesto al giudice di condannare l’ente locale al pagamento delle spese di vitto e alloggio per la mamma di una bambina affidata alla casa famiglia, gestita dalla società, con provvedimento del tribunale che aveva disposto anche la permanenza della donna nella struttura. I giudici hanno accolto la domanda e la decisione è stata confermata anche in appello. Nel successivo ricorso in Cassazione, l’ente locale ha contestato le conclusioni di merito sostenendo che la norma (articolo 23 del Dpr 616/1977) che prevede interventi a carico del Comune in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione con la conseguenza che sarebbe insuscettibile di estensione analogica. In sostanza, ha concluso l’ente locale, il Comune avrebbe l’obbligo di sostenere le spese soltanto per i minori ma no per i loro genitori. La tesi non ha convinto la Suprema corte secondo la quale, al contrario, la disciplina non presenta i caratteri dell’eccezionalità. Infatti, ha spiegato il collegio, la norma si inserisce nell’ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative esercitate dallo Stato «nella sua articolazione centrale o periferica» in base a quanto disposto dalla Costituzione. La nozione di beneficienza pubblica, peraltro, concerne tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli o gruppi, escluse solo le prestazioni di natura previdenziale. Alle Regioni, ha proseguito la Cassazione, sono devolute le funzioni di indirizzo, programmazione controllo del fenomeno mentre ai Comuni sono attribuite tutte le attività di carattere operativo relative all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficienza. Inoltre gran parte delle funzioni assistenziali alle famiglie erano in passato controllate o esercitate direttamente dall’opera nazionale maternità e infanzia che provvedeva, tramite i Comuni, «alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose a abbandonate, nonché dei bambini lattanti » e di quelli fino al quinto anno appartenenti a famiglie meno fortunate. L’opera,ha proseguito la Cassazione, è stata poi sciolta nel 1975 con l’attribuzione a Province e Comuni delle funzioni esercitate dall’opera per la maternità e l’infanzia. Poi tutte le funzioni di erogazione della attività assistenziali di competenza delle Province sono passate al Comune. In questo contesto, il Comune si può considerare «successore dell’articolazione locale dell’opera nazionale maternità e infanzia nell’attività di erogazione delle prestazioni di assistenza ». Pertanto, conclude il collegio, l’affidamento disposto dal tribunale di una bambina di diciotto mesi a una casa famiglia, con la precisazione che avrebbe dovuto essere accolto anche il genitore, comporta l’obbligo per l’ente locale di sostenere le spese sia per la piccola sia per la mamma convivente.
Il comune paga per la madre che alloggia in casa-famiglia
L’obbligo. L’ente locale copre i costi se il genitore vive con la figlia
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