Il bar rumoroso deve chiudere prima

Schiamazzi. Per il Tar di Bolzano legittimo il provvedimento che dispone l’anticipo

Il Sole 24 Ore
22 Dicembre 2015
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Se il bar che tiene aperto, senza riposo settimanale, fino alle prime ore del mattino, disturba i condòmini del caseggiato e quelli degli edifici vicini, è pienamente legittimo il provvedimento del sindaco che, per preservare la pubblica quiete, dispone l’anticipazione dell’orario di chiusura serale, compromettendo in parte i profitti del gestore del locale. È quanto affermato dal Tar Bolzano nella sentenza n. 193/2015.
La pronuncia si presenta di notevole interesse, perché relativa a una situazione di fatto sempre più diffusa nelle città dove si moltiplicano i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande fino all’orario serale di chiusura fissato ben oltre la mezzanotte.
In questi locali è evidente che i numerosi avventori che affollano l’esercizio e spesso stazionano anche all’esterno degli stessi, provochino una situazione di schiamazzi e rumorosità diffusa, tale da pregiudicare il r iposo delle persone che abitano nelle immediate vicinanze.
Nel caso esaminato dal Tar, un bar aperto sino alle prime ore del mattino (e senza riposo settimanale), a causa del forte rumore di musica proveniente dal locale (che lasciava porte e finestre spalancate) e del comportamento dei clienti (che gettavano rifiuti nelle vicinanze, danneggiavano beni privati e pubblici, ostruivano gli accessi ai caseggiati con parcheggi “selvaggi”), suscitava le proteste degli abitanti del caseggiato in cui si trovava il locale e di numerosi residenti della zona. 
I comportamenti molesti proseguivano anche dopo l’orario di chiusura, richiedendo il frequente intervento della polizia municipale e dei carabinieri.
Per quanto sopra il Sindaco, per preservare la pubblica quiete, l’ordine e la sicurezza, disponeva l’anticipazione dell’orario di chiusura serale del locale alle ore 22.00, con effetto immediato.
Al titolare del locale non rimaneva che ricorre al Tar di Bolzano contestando l’inesistenza dei presupposti necessari per giustificare il provvedimento e le inevitabili conseguenze economiche per la riduzione forzata dell’attività. 
Tutte questi motivi di ricorso, però, venivano respinti dal Tar Bolzano che condivideva pienamente la decisione adottata dal Sindaco: le molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona costituiscono un’evidente prova dei disagi arrecati dal locale in questione, soprattutto se la fondatezza di quelle doglianze risulta riscontrata ed avvalorata dalle relazioni di servizio dell’autorità di pubblica sicurezza, dalle quali si ricava l’esigenza di tutela del diritto alla quiete e alla sicurezza. Di conseguenza, come sottolineano gli stessi giudici amministrativi, il sacrificio imposto al gestore di anticipare l’orario di chiusura risulta pienamente adeguato e proporzionato agli interessi generali da tutelare (salute e sicurezza delle persone) che devono ritenersi comunque prevalenti su quelli puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta o indiretta del disturbo o su quelli dei clienti, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile. 

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