La vicenda ha visto sovrapporsi competenze amministrative, incrociarsi questioni architettoniche e tutela ambientalista, scontrarsi modalità antiche e moderne di fare politica e legge. Ed è finita prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato > la sentenza massimata.
Da un lato il Comune di La Spezia e la Soprintendenza, che volevano rifare completamente piazza Verdi e ritenevano i pini estranei alla morfologia della piazza stessa, quindi “sacrificabili” alla ristrutturazione; dall’altro lato alcune associazioni ambientaliste che si opponevano all’abbattimento degli alberi e – retrodatandoli dal 1937 al 1935 – ne sostenenevano la coerenza con l’architettura del luogo.
Nel giugno 2013 il ministro Bray twittava: «Al Comune di La Spezia sarà chiesto di sospendere l’avvio dei lavori in Piazza Verdi perché il progetto sia verificato dal MiBAC». A questo punto, con una serie di problemi pratici su come fare una “copia conforme” del tweet per farlo leggere al giudice, il Comune contestava al ministro la possibilità di sovrapporre il proprio direttore generale al locale soprintendente. Il messaggio veniva visto come un intervento a gamba tesa, di indebita interferenza del ministro su precedenti atti della Soprintendenza.
Il Tar Liguria dava ragione al Comune(sentenza n.787 del 19 maggio 2014) con conseguente taglio dei pini. E, a pini ormai tagliati, anche il Consiglio di Stato si è pronuciato in questo senso con la sentenza n. 769 del 12 febbraio scorso. I giudici d’appello hanno escluso l’interferenza lamentata dal Comune, ma non perché il ministro fosse rimasto nell’ambito delle sue competenze, bensì perché il tweet non ha alcun peso amministrativo: in termini tecnici non è «volontà attizia», ma solo una forma di comunicazione. Di fatto, quindi, il Consiglio di Stato non censura il modo di comunicare, ma sottolinea che un conto è la comunicazione, altro i provvedimenti, e che questi ultimi non possono essere affidati a mezzi informali «…anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l’attività politica».
Un ordine può essere dato anche in forma orale (lo è il comando del vigile urbano che regola il traffico), ma, escludendo i casi limite, la volontà della Pa deve essere formale. Già altre volte nelle aule giudiziarie si è discusso del confine tra forma e sostanza, escludendo che basti sottoscrivere «per accettazione» una proposta, per generare un contratto pubblico (Consiglio di Stato 5444/2003).
Ma i problemi si pongono soprattutto per i cosiddetti “effetti annuncio” che, soprattutto in materia fiscale e nell’imminenza di scadenze, anticipano con informalità provvedimenti che appariranno in Gazzetta Ufficiale solo diversi giorni dopo. Di questa prassi si occupa lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), vietando sanzioni a chi si fida delle promesse dell’amministrazione. Altre volte, gli “annunci” o i generici “segnali” sono invece stati condannati, perché generano privilegi ed opacità: ad esempio i provvedimenti di clemenza o di sanatoria possono applicarsi (Corte costituzionale 169/1994) solo a fatti antecedenti le prime discussioni parlamentari sull’opportunità dei condoni stessi .
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