I tagli a bidelli e segretari sospettati di incostituzionalità

Il tar Lazio ha rinviato alla corte il regolamento di razionalizzazione

Italia Oggi
22 Marzo 2011
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Le norme che dispongono i tagli agli organici del personale Ata potrebbero essere incostituzionali. Il dubbio è del Tar del Lazio, che ha sospeso un giudizio in corso e ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi con un’ordinanza depositata il 14 marzo scorso (2227/2011). La norma è l’art. dell’art. 64, comma 2 e comma 4, lett. e) del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n.133/2008. E se la Corte costituzionale dovesse accogliere il ricorso, gli organici del personale Ata potrebbero andare incontro a una specie di tsunami. Proviamo a fare qualche ipotesi. Tre gli scenari possibili. La Corte costituzionale, quando si pronuncia nel senso della incostituzionalità di una norma di solito sceglie un di questi 3 strumenti: la sentenza di accoglimento semplice, la sentenza interpretativa di accoglimento e la sentenza additiva. A seconda del tipo di sentenza emessa cambiano anche gli effetti. Poniamo che la Consulta accolga il ricorso con una sentenza di accoglimento semplice: lo stesso tipo di sentenza utilizzata per dichiarare l’incostituzionalità del divieto di trasferimento fissato dalla legge per i precari. Ebbene, in questo caso il giudice delle leggi prende la gomma e cancella la norma dall’ordinamento. L’effetto è quello di far ritornare in vigore le leggi in vigore prima della norma cancellata. Un fenomeno che i giuristi chiamano reviviscenza. In questo caso, ritornerebbero in vigore le norme sugli organici senza tagli. Ma l’effetto non sarebbe immediato, perché l’amministrazione potrebbe anche non applicare la sentenza. E quindi i diretti interessati dovrebbero intentare ulteriori azioni giudiziali. Ferma ovviamente l’azione davanti al Tar. Secondo la dottrina più recente, infatti, l’esercizio del potere di autotutela dell’am-ministrazione non è obbligatorio. E quindi l’amministrazione potrebbe anche scegliere di rimanere inerte, in attesa di ulteriori eventi. Sempre che il legislatore non intervenga con un provvedimento ad hoc. Nel qual caso l’amministrazione sarebbe tenuta a darvi attuazione. La Corte costituzionale, però, potrebbe scegliere, in alternativa, lo strumento della sentenza interpretativa. In questo caso il giudice delle leggi espliciterebbe con la sentenza l’interpretazione dell’art. 64 conforme a Costituzione. Indicando, in buona sostanza, la strada da seguire per applicarlo correttamente. Anche in questo caso, se l’interpretazione dovesse essere sfavorevole all’amministrazione, sarebbe opportuno un ulteriore provvedimento legislativo. Tanto più che l’amministrazione avrebbe più frecce al suo arco per evitare di utilizzare il potere di autotutela. Infine la Corte potrebbe pronunciarsi con una sentenza additiva. E cioè con una di quella sentenze che indicano la parte della norma che è incostituzionale. In questi casi la Consulta scrive implicitamente la parte che manca alla disposizione per diventare costituzionalmente legittima. La Consulta, quindi, potrebbe ordinare implicitamente al Legislatore di scrivere un regolamento con il quale disciplinare la materia dei tagli (una delle censure è basata proprio sull’assenza di disposizioni regolamentari). Ciò salverebbe l’amministrazione. E confermerebbe la legittimità dei tagli. A quel punto il giudizio davanti al Tar potrebbe comunque proseguire e il giudice rimettente (il Tar) affronterebbe la questione nel merito. Resta il fatto, però, che la Consulta potrebbe anche rigettare il ricorso. E a quel punto anche il rigetto del ricorso principale davanti al Tar diventerebbe probabile.

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