Il parere fornisce un’indicazione operativa. Si supponga che il fondo per la contrattazione sia, tra risorse stabili e risorse variabili, nel 2010 ammontasse a 100 mila euro, e che le risorse variabili fossero 30 mila euro. Le risorse variabili a loro volta poniamo siano scomposte, per semplicità, in 1.500 per incentivi da sponsorizzazioni, 3 mila in incentivi per progettazioni, 1.500 in incentivi per avvocatura, 3 mila in incentivi per recupero Ici e 21 mila per progetti di incremento di produttività (che trovino il finanziamento nell’articolo 15, commi 2 e 4, del Ccnl 1/4/1999). Secondo quanto indica la sezione Piemonte, nulla impedisce che di anno in anno possano aumentare le risorse da destinare alle macrovoci delle risorse variabili.
Dunque, l’anno successivo, un ente potrebbe destinare all’incentivazione delle sponsorizzazioni 3 mila euro, invece di 1.500, ovviamente sul presupposto di aver stipulato contratti che assicurino quella cifra. Ciò significa che la maggiore destinazione di 1500 euro sulle sponsorizzazioni deve ridurre necessariamente di pari importo una delle altre destinazioni, così da assicurare che, comunque, il fondo nel suo complesso non superi mai i 100 mila euro del 2010 e, anzi, si riduca.
In sostanza, la sezione Piemonte chiarisce indirettamente agli enti locali che essi possono «manovrare» le destinazioni all’interno del fondo, a seconda dei progetti e delle attività che di anno in anno si svolgono. Stando a quanto hanno indicato le sezioni riunite, invece, solo nel caso di incentivi per progettazione ed avvocatura possono esservi incrementi da un anno all’altro, tali addirittura da sforare la base di partenza del 2010.
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