Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono adottare nuove procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate e la consegna dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali. Lo prevede l’articolo 6, comma 2, lettera d), nn. 1 e 2 del decreto Sviluppo. Sulla carta le Asl dovrebbero mettere a disposizione dell’utenza il servizio di pagamento online e passare alla consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale entro 180 giorni dell’entrata in vigore del provvedimento: entro 90 giorni dovrebbe essere adottato il regolamento applicativo con apposito Dpcm, e nei successivi 90 giorni le aziende sanitarie dovranno adeguarsi. Difficile, tuttavia, che si possano rispettare tempi così stretti, tenuto conto che sono interessati ben 4 ministeri (Innovazione, Economia, Salute e Semplificazione) e la Conferenza Stato-Regioni ed è previsto il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento si inquadra espressamente nell’alveo del Codice per l’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e dovrà seguirne le regole tecniche. I servizi devono quindi essere progettati e realizzati mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. Tra i principi espressamente richiamati, l’articolo 63 del Codice impone alla Pa di individuare le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di efficacia, economicità e utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni del-l’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. Considerato che i principali utenti dei servizi sanitari sono le fasce deboli della popolazione (anziani ed ammalati), quest’ultima previsione appare di particolare rilievo: per chi non sa o non vuole impiegare gli strumenti informatici è previsto il diritto di ricevere, anche a domicilio, copia cartacea del referto. Una ulteriore possibilità da esplorare è la previsione dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del Dlgs 153/2009 (nuovi servizi in farmacia) che prevede la possibilità per gli assistiti di avvalersi della rete anche informatica delle farmacie per prenotazioni, pagamento e ritiro dei referti, coniugando così la capillarità delle farmacie con l’efficienza dell’informatica. Come ha sottolineato il Garante della privacy, i nuovi servizi delle farmacie devono infatti puntare in modo significativo sulle infrastrutture telematiche, garantendo la massima sicurezza dei dati. Già esistono varie esperienze locali, che potrebbero essere estese a tutto il territorio nazionale. Sul piano operativo, come previsto dal Codice della Pa digitale (articolo 64) l’accesso ai sistemi online potrà avvenire tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, oppure con altri strumenti di identificazione informatica sicura. Il decreto, poi, vieta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: con il rischio, quindi, che le norme restino, per lungo tempo, solo sulla carta, o che i relativi oneri finiscano per gravare o sui cittadini, o sugli operatori privati. Sempre che le Asl non riescano a realizzare risparmi con cui finanziare l’innovazione.
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