I punti deboli delle istanze dei cittadini via e-mail

Italia Oggi
20 Marzo 2013
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Desidero esprimere il mio totale disaccordo con quanto scritto nell’articolo pubblicato su ItaliaOggi il 15 febbraio, a firma di Luigi Oliveri, relativo al divieto di respingere, da parte della pubblica amministrazione, le istanze trasmesse dal cittadino via e-mail.

Il mio disappunto nasce dal fatto che, né dall’art. 1, comma 29, della legge 190/2012 e né dall’art. 38, del dpr n. 445/2000, si evince che l’istanza, pervenuta a mezzo e-mail, assume valore legale in quanto non solo non stabilisce chiaramente la provenienza, ma non da neppure certezza né dell’integrità della stessa e né tantomeno dell’effettiva consegna all’ente destinatario.

In sostanza il cittadino che trasmette l’istanza a una p.a. a mezzo e-mail, non può mai dimostrare, in un contenzioso, l’effettiva consegna in quanto sprovvisto di una valida ricevuta; di contro l’ente non può verificare, al momento della ricezione del documento, la certezza dell’ effettiva provenienza, poiché l’indirizzo di posta personale (e-mail) non richiede, all’atto della creazione, alcuna credenziale certificata.

L’ipotesi, paventata da Oliveri, di trasmettere, a mezzo e-mail, un’istanza, accompagnata dai dati identificativi del documento di riconoscimento dell’istante o in alternativa dell’obbligo del rilascio di un suo recapito telefonico, a mio parere è anche in netto contrasto con la situazione attuale in cui versano gli enti a proposito di revisione della spesa pubblica (spending review); infatti, ciò comporterebbe uno spreco in termini di risorse umane e finanziarie poiché ogni ente dovrebbe dotarsi di una figura preposta alla verifica di quanto dichiarato dai vari sottoscrittori delle e-mail pervenute.

A conclusione di tutto ciò ritengo che l’interpretazione di Oliveri, circa le possibili varianti alla trasmissione dell’istanza via e-mail da parte del cittadino, non trova alcun riscontro normativo nell’art. 1, comma 29, della legge 190/2012 né tantomeno nell’art.38 del dpr 445/2000; non per carenza legislativa ma perché nessun legislatore aveva o ha in mente di dare certezza giuridica alla e-mail dato i presupposti evidenziati.

Inoltre proprio il secondo comma del citato articolo 38 rafforza il concetto che le istanze inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale; nel 2000 non esisteva ancora la Pec!

Ancor più preme sottolineare che sia l’art. 65, comma 1, lett. c-bis) del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., che l’ art. 2, comma 2, del Dpcm 22 luglio 2011 recitano che le istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra cittadini/imprese e le p.a. sono valide solo se avvengono esclusivamente in via telematica preferendo l’inoltro tramite Pec.

Risponde Luigi Oliveri

Se le cose stessero come ipotizza il lettore, non si capirebbe quale sarebbe la ratio dell’articolo 1, comma 29, della legge 190/2012. Le norme hanno lo scopo di regolare l’ordinamento, mediante disposizioni che lo innovino. Immaginare che le norme siano emanate senza questo scopo è un modo non corretto di attivare la funzione esegetica e operativa.

È assolutamente evidente che in base alla disciplina normativa previgente alla legge anticorruzione i cittadini potevano, e possono ancora, inviare istanze alle amministrazioni mediante Pec.

Il tratto particolare dell’articolo 1, comma 29, della legge 190/2012 consiste proprio nel fatto che non richiede espressamente che l’istanza, indirizzata obbligatoriamente alla casella di Pec della pubblica amministrazione, provenga a sua volta da una casella di Pec, anche per la semplice circostanza che non esiste un obbligo in capo ai cittadini di attivare una casella di Pec.

Vi è, in effetti, da questo punto di vista, una debolezza della previsione normativa. Ma il dato letterale della disposizione è chiarissimo e non appare utile fare appello a norme previgenti, per privare di senso una disposizione successiva, che in quanto tale è posta proprio ad innovare l’ordinamento.

Quanto alla spending review, è evidente l’inconferenza dell’argomentazione. L’intero impianto della legge 190/2012 e delle norme attuative (dal codice di comportamento a decreto legislativo di riordino della trasparenza) impongono e imporranno di dedicare risorse ad adempimenti nuovi e ulteriori. Ciò non giustifica, ovviamente, nessuna lettura delle norme volta a considerarle non applicabili.

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