I nuovi regolamenti per gli incentivi ai tecnici: quali relazioni sindacali?

Nuovo codice appalti: come cambia l’atto necessario per poter procedere all’erogazione degli incentivi tecnici? Le modifiche sostanziali che intervengono rispetto alla precedente disciplina normativa

18 Aprile 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) disciplina con diverse novità gli incentivi tecnici previsti per valorizzare l’apporto del personale interno alle PA. Le novità sono state riassunte in un apposito articolo ed in una tabella di raffronto. In questo articolo si intende approfondire il tema relativo all’atto necessario per poter procedere all’erogazione degli incentivi, posto che sul punto si registra una modifica sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

L’art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 prevedeva che la somma da erogare ai dipendenti tenesse conto dei “criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”. La norma, quindi, richiedeva l’intervento sia della contrattazione decentrata integrativa, sia di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede ci contrattazione decentrata. Dalla disposizione in rassegna emerge che la corresponsione dei compensi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, da attingersi dall’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo in parola, presuppone l’adozione di un regolamento da parte di ogni singola amministrazione che ne disciplini le modalità e i criteri di erogazione come previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Dunque l’adozione del suddetto regolamento è necessario e strumentale ai fini dell’erogazione dei suddetti compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione (TAR Roma, 30 giugno 2021, n. 7716).

Il nuovo art. 45, comma 3, del d.lgs. 36/2023, modifica il quadro normativo, in quanto scompare qualsiasi riferimento alla contrattazione decentrata. Per maggior chiarezza si riporta il testo della norma che interessa ai nostri fini “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.

Come si vede la norma non fa più riferimento né al regolamento né tantomeno ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Ciò vuol dire che non è più necessario adottare un regolamento e che i criteri possono essere contenuti in un atto amministrativo generale? Ancora. Prima dell’adozione dell’atto che approva i criteri, secondo i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni sono tenute al rispetto di qualche forma di relazione sindacale (contrattazione decentrata, confronto o mera informazione)? Il tema sarà oggetto di sicuri approfondimenti e chiarimenti interpretativi, ma in questo articolo proverò a dare una mia visione della tematica.

Necessario ancora un regolamento per approvare i criteri di ripartizione delle somme

Inizierei con il tema che mi pare più semplice da affrontare, ossia il tipo di atto con il quale approvare i criteri di riparto delle somme destinate agli incentivi tecnici. Sul punto non mi sembra ci possano essere molte difficoltà nell’immaginare la necessità che i criteri siano contenuti in un regolamento, che trattando di ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza della giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 3, del TUEL. I criteri, infatti, sono destinati ad una applicazione reiterata, in una serie indefinita di casi.
La migliore dottrina ha fatto presente, quanto alle caratteristiche, che i regolamenti, nel diritto pubbli­co, sono atti formalmente amministrativi (in quanto emanati da organi dell’Amministrazione) aventi forza normativa (sostan­zialmente normativi), in quanto contenenti norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico.
Caratterizzano i regolamenti: la generalità (intesa come indeterminabilità dei destinatari e, quindi, attitudine ad una applicazione reiterata della norma), l’astrattezza (intesa come capacità di regolare una serie indefinita di casi) e l’innovatività (intesa come capacità di concorrere a costituire o a innovare l’ordinamento giuridico, ossia di immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale).
Nel caso di specie, non sembra a chi scrive che possa mettersi in dubbio che i criteri sono sostanzialmente di natura regolamentare. A ciò si aggiunga che negli enti locali l’organo deputato ad approvare tale regolamento è la giunta comunale.
Pertanto, a prescindere dalla diversa formulazione della norma, non pare possa mettersi in dubbio la necessità che i criteri siano approvati all’interno di un atto regolamentare di competenza della giunta comunale.

Quale relazione sindacale rispettare?

L’aver omesso nel testo dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 il riferimento alla contrattazione decentrata integrativa, invece, pare a chi scrive dover condurre a ritenere non più possibile far transitare in tale sede la determinazione dei criteri di riparto. Infatti, la possibilità di contrattare una materia in sede decentrata deve essere prevista in una disposizione di legge o in un contratto nazionale. Per quel che riguarda i criteri di riparto delle somme per gli incentivi tecnici, essendo venuta meno la “copertura normativa”, per la mancata riproduzione della parte della norma che prevedeva la contrattazione decentrata, la legge non richiede, e non consente, tale forma di relazione sindacale. Nel contratto nazionale non sembra esserci alcuna previsione che possa consentire di contrattare i criteri di riparto, né una norma che consenta di effettuare il confronto sul tema o l’informazione preventiva. Si tratta di una soluzione che in effetti, se appare conforme alla novità normativa alla luce dei criteri ermeneutici illustrati, appare indubbiamente “forte” e darà luogo a probabili ulteriori diverse riflessioni ed interpretazioni. In questa sede mi limito a porre il tema e dare qualche elemento di riflessione, anche alla luce degli stretti termini previsti dal legislatore per approvare i nuovi regolamenti.

Gli Appalti Pubblici dopo il nuovo Codice – Primo commento al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36

• Il regime transitorio• Il nuovo “Responsabile Unico di Progetto”• Le novità in tutto il ciclo dell’appalto• Le procedure sotto e sopra sogliaCon il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in attuazione della Legge delega n. 78/2022. Sia le innovazioni che le discontinuità rispetto al D.Lgs. 50/2016 sono significative e profonde. Pertanto, questo volume intende essere una GUIDA OPERATIVA, per un primo sicuro orientamento nella complessa e articolata disciplina DEL NUOVO CODICE, privilegiando una descrizione chiara, un linguaggio semplice e un approccio sistematico. Inoltre, questo nuovo Codice si presenta come il primo testo unico “autoapplicativo” essendo già incorporata nei suoi allegati la normativa di dettaglio di natura regolamentare. Nel manuale sono incorporati:• Box di sintesi su cosa cambia• Il testo integrale del nuovo codice 2023L’esigenza prioritaria di valorizzare gli appalti pubblici come leva strategica per la ripresa dell’economia, il rilancio degli investimenti e l’attuazione del PNRR, hanno condotto il legislatore ad un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione della materia, orientandola verso i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”.Il drammatico contesto economico-sociale, indotto prima dalla lunga pandemia e ulteriormente aggravato dal conflitto russo-ucraino, e la ineludibile necessità di garantire un’efficace e tempestiva ripresa, hanno anche richiesto la conversione di molte delle recenti misure emergenziali e transitorie in norme a “regime ordinario” (procedure di affidamento, tempi di espletamento dei procedimenti di aggiudicazione, rinegoziazione e revisione prezzi, soglie degli affidamenti diretti e procedure semplificate, ecc.).Alessandro MassariAvvocato specializzato in contrattualistica pubblica, direttore del mensile “Appalti&Contratti” e della rivista internet appaltiecontratti.it

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