La disposizione consente agli enti locali, se non si supera il 50% nel rapporto, di assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La norma prevede inoltre che, per il computo della percentuale derivante dal rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, si calcolino anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara.
Secondo la Corte dei conti lombarda, la disciplina ha come destinatario l’ente locale, mentre derivano da autonome disposizioni gli adempimenti sulle politiche retributive per il personale e i divieti o le limitazioni alle assunzioni per determinate categorie di società partecipate. In particolare, l’articolo 25 del decreto legge 1/2012 dispone che le società in house devono adottare con propri provvedimenti criteri e modalità per reclutare il personale e conferire gli incarichi nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
Il rispetto dei limiti imposti all’ente locale per le assunzioni determina quindi per la società partecipata la possibilità di reclutare risorse umane solo se il comune socio di controllo non è incorso in violazioni sanzionate con il divieto di assunzioni e se non è stato superato il parametro del 50% nel rapporto tra spesa di personale e spese correnti nel quadro economico consolidato. In base al rinvio operato dall’articolo 25 del decreto 1/2012, la disciplina è applicabile alla società in house che potrà assumere nel limite del 40% del costo corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
La Corte dei conti della Lombardia analizza anche il tema del possibile trasferimento della capacità assunzionale dall’ente locale alla partecipata. Quando il rapporto è rispettato, infatti, sia l’amministrazione sia la società possono assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia, trattandosi di limitazioni poste in capo ai due diversi enti, con distinta personalità giuridica e autonoma dotazione organica, l’ente locale non può trasferire una quota o tutta la propria capacità assunzionale alla società, né può sommare alle proprie cessazioni quelle della società partecipata. Né, all’inverso, la società può sommare la capacità assunzionale del comune e i benefici ai suoi. Tuutavia, la Corte ha anche precisato che ente locale e società partecipata possono utilizzare negli anni successivi le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti.
I limiti assunzionali applicabili alle partecipate sono rafforzati dall’articolo 4 del decreto legge 95/2012. Il comma 9, infatti, stabilisce che per le società che gestiscono servizi strumentali, dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante, mentre per la fase precedente la norma richiama l’articolo 9, comma 29, della legge 122/2010. I commi 10 e 11, poi, stabiliscono l’applicazione del limite del 50% di spesa (riferita al 2009) per le assunzioni a tempo determinato e il blocco al 2011 del trattamento economico complessivo dei dipendenti, come previsto per le amministrazioni pubbliche.
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