I diritti di rogito spettano ai segretari di fascia A e B in Enti privi di dirigenti (Sez. Plenaria Corte dei conti FVG 15/2018)

La Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione 19 marzo 2018, n.15) si è pronunciata

23 Marzo 2018
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Per cui la Sezione plenaria in relazione al motivato avviso richiesto dai comuni di Sacile e Pontebba, e considerate le argomentazioni del collegio rimettente interpreta il comma 2-bis dell’articolo 10 del d.l. 90/2014, conv. L. 114/2014, nel senso che diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del segretario”.
A questa conclusione giunge la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15 del 19 marzo 2018.

Riassunto della questione

Ricordiamo che la questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2/2018, che, chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione riguardante i diritti di rogito, aveva rimesso alla Sezione Plenaria la seguente questione: “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.
Le motivazioni della sezione Plenaria sono quelle ormai consolidate, fatte proprie dalla giurisprudenza ordinaria, ossia il tenore letterale della norma e la ratio legis (per un’illustrazione delle motivazioni della giurisprudenza ordinaria, ampiamente riprese nella decisione oggetto di commento, si veda l’ebook Diritti di rogito per i segretari gratuito per i soli abbonati al servizio)
Ora il contrasto interpretativo non è più tra giurisprudenza ordinaria (che in modo unanime ritiene dovuti i diritti ai segretari operanti in Enti privi di dirigenti) e magistratura contabile, ma addirittura all’interno della magistratura contabile, si apre un contrasto tra due organi, entrambi posti al vertice: la Sezione Autonomie e la Sezione Plenaria del Friuli Venezia Giulia.

Diritti di rogito: ulteriori criticità all’orizzonte

La decisione della sezione Plenaria aggiunge un ulteriore profilo di criticità alla vicenda. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni sono “autorizzati” dalla Corte dei conti a pagare i diritti di rogito ai segretari di fascia “A” e “B” operanti in Enti privi di dirigenti, mentre con la stessa norma gli Enti locali delle altre Regioni devono operare “in difformità” delle indicazioni della Sezione Autonomie per evitare contenziosi che li vedrebbero sicuramente soccombenti (ad oggi sono oltre 25 sentenze del giudice ordinario tutte favorevoli ai segretari, consultale nella nostra pagina speciale).
Probabilmente la soluzione del problema è indicata in un inciso della deliberazione oggetto di commento, dove si legge “La funzione consultiva della Corte dei Conti è, infatti, improntata ad individuare interpretazioni generali in un’ottica di tutela della finanza pubblica e, come tale, predilige interpretazioni sistematiche volte alla razionalizzazione dell’ordinamento per finalità di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, mentre al giudice del lavoro spetta la verifica della fondatezza delle pretese delle parti nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale di lavoro, con particolare attenzione, in casi come quello che si occupa, alla tutela dei diritti del lavoratore ricorrente”.
Detto altrimenti, per evitare il moltiplicarsi di contenziosi che inducono le amministrazioni a pagare oltre al dovuto anche spese legali ed interessi, sarebbe sufficiente che venisse lasciato al giudice ordinario il compito di interpretare le norme attinenti ai rapporti di lavoro ed alle responsabilità delle singole amministrazioni l’applicazione della norma approvata dal Parlamento. In questi anni si sono moltiplicate interpretazioni “restrittive” della Corte dei conti, che non hanno retto alla prova del giudice competente, ossia il giudice ordinario.
Il caso dei diritti di rogito è probabilmente il caso di maggior rilievo, ma anche in altri ambiti si sono avute notevoli criticità (si veda a esempio Obbligo di versare i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori non dipendenti che continuano a svolgere attività professionale).
Probabilmente il sistema ha bisogno di modifiche, nell’interesse del buon andamento e dell’economicità dell’azione amministrativa, oltre che nell’interesse dei lavoratori a veder remunerato tempestivamente e correttamente il proprio lavoro.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI FVG 19 MARZO 2018, n. 15.

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