Il tema della disciplina applicabile in materia di diritti di rogito ai segretari in servizio presso le Unioni di Comuni è stato affrontato in un recentissimo parere della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, deliberazione n. 2/2018/PAR, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità, ma che fornisce interessanti spunti di riflessione.
Quale disciplina per i diritti di rogito dei segretari delle Unioni?
La norma che disciplina l’incarico di segretario comunale nelle Unioni di Comuni è contenuta nell’art. 32, comma 5-ter, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 105 della legge 56 del 7 aprile 2014 (cd. Legge Delrio). La norma richiamata dispone che “Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”. L’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 disciplina le funzioni dei segretari delle comunità montane, stabilendo che gli stessi “sono abilitati a rogare, nell’esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti” (riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere come disposto dal richiamato articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, successivamente abrogato dall’art. 274 del TUEL), se “in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale”. La norma dispone che per “il rogito degli atti e contratti” alle comunità montane e ai consorzi di comuni “spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell’interno”. “Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali”.
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