I debiti della p.a. salvano il Durc

Le istruzioni del ministero del lavoro sulle procedure per il rilascio del documento

Italia Oggi
22 Ottobre 2013
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Durc regolare alle imprese con debiti contributivi se vantano crediti nei confronti di p.a. A tal fine i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e d’importo non inferiore ai debiti contributivi in base alla certificazione rilasciata dalla p.a. debitrice.

La «regolarità» così raggiunta consentirà alle imprese di poter continuare ad operare, ma non limita in alcuna misura il potere sanzionatorio agli istituti di previdenza e alle casse edili, né tantomeno quello di attivare la procedura di riscossione coattiva. Lo precisa, tra l’altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 40 emessa ieri.

Crediti e debiti. Le istruzioni concernono la possibilità di ottenere un Durc regolare da parte delle imprese che, in opposizione a scoperture contributive, vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni (enti pubblici, regioni, enti locali, Ssn).

Una possibilità prevista dal dl n. 52/2012 e disciplinata dal dm 13 marzo 2013 ai fini della certificazione dei crediti pubblici. Il ministero spiega che, ai fini del rilascio del Durc, la scopertura contributiva deve risultare «saldabile» in pieno con i crediti pubblici i quali, peraltro, devono essere certi, liquidi ed esigibili.

Se, dunque, i crediti risultano inferiori al debito contributivo il Durc sarà comunque rilasciato «di non regolarità».

La dichiarazione dei crediti. Al fine del rilascio del Durc (in tabella gli elementi caratteristici) è necessario che il soggetto intestatario dichiari la presenza di crediti certificati nei confronti della pa, cosa che andrà fatta evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto titolare del procedimento amministrativo per il quale occorre il Durc stesso. In particolare, l’interessato deve dichiarare di vantare crediti nei confronti della pa che hanno avuto la certificazione tramite l’apposita piattaforma informatica, precisandone gli estremi (amministrazione, data rilascio, protocollo, codice piattaforma).

Per evitare di ripetere la dichiarazione in ogni procedimento, l’interessato può rendere la dichiarazione sui crediti alla cassa edile o a un istituto previdenziale che ne terranno conto in ogni richiesta di emissione di Durc anche se proveniente da altri (per esempio da una stazione appaltante).

Controllo incrociato. Come da indicazioni del ministero dell’economia, spiega ancora la circolare, gli enti previdenziali e le casse edili dovranno verificare per mezzo della predetta piattaforma e attraverso l’apposito codice l’esistenza delle certificazioni di credito, anche perché l’emissione del Durc resta possibile fintantoché il credito resta esistente a copertura dei debiti. La piattaforma consente tale verifiche, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del Durc.

Nelle more dell’avvio del descritto procedimento (non ancora attivo), il ministero stabilisce che la verifica vada fatta sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma e trasmesse per Pec o esibite sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato (cioè l’impresa richiedente il Durc), agli istituti e/o alle casse edili.

Durata di 120 giorni. Il ministero, infine, chiarisce che questa disciplina non riveste un carattere di specialità rispetto alle disposizioni ordinarie per cui rimane che anche il Durc emesso ai sensi della dl n. 52/2012 ha una durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

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