Il ripristino dell’imposta comunale sull’abitazione principale a partire dal 2012 avviene con un complicato intreccio di tre discipline: quella sperimentale, contenuta nella manovra, quella originaria dell’Imu e quella dell’Ici. Non c’è traccia, peraltro, di collegamenti diretti o indiretti con la complessiva situazione patrimoniale o reddituale del contribuente. La definizione dell’abitazione principale resta quella dell’Imu. Si tratta, in particolare, dell’unità immobiliare nella quale c’è coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica. È possibile aggregarvi, al massimo, una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. L’esigenza di perimetrare l’abitazione principale è connessa all’applicazione delle agevolazioni previste per tale tipologia di immobili. Queste consistono nell’adozione di un’aliquota di base più bassa (0,4%) e nella riduzione a 0,2 (anziché 0,3) punti percentuali del potere di variare l’aliquota da parte del comune. Medesima aliquota base per i fabbricati rurali che diventano assoggettati all’imposta. Viene inoltre “riesumata” la previgente detrazione d’imposta di 200 euro che è fissa e non è correlata a indici reddituali del contribuente. Si lascia, però, libero il comune di elevare la misura base, sino a esentare del tutto l’abitazione principale. Risulta inoltre abbastanza frastagliata la situazione degli immobili assimilati all’abitazione principale. Si segnala in primo luogo l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 59, lettere d) ed e) del decreto legislativo 446/97, che consentivano ai comuni di assimilare a essa le unità concesse in uso gratuito a parenti e di regolamentare le pertinenze. Aliquota ridotta e detrazione, inoltre, sono estese all’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. I comuni potranno a loro volta allargare il campo soggettivo delle agevolazioni alle unità non locate di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Altre assimilazioni non sono né contemplate né, a quanto sembra, ammissibili in via regolamentare.
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