I circondari in soffitta

Il dl 2/2010 lega le mani alle province. Prioritari i conti pubblici

Italia Oggi
9 Luglio 2010
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La norma di cui all’art. 1, comma 1-ter, del decreto legge 25/1/2010 n. 2, come convertito dalla legge n. 42 del 26 marzo, è applicabile anche ad una provincia, il cui territorio è attualmente suddiviso in circondari, che sostiene che tale organizzazione non incide sui costi dei servizi? La disposizione richiamata, inserendo il comma 185 bis dell’art. 2 della legge finanziaria 2010 (legge 191/2009), ha stabilito la soppressione dei «circondari provinciali esistenti_» e l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 21 del Touel, che prevedevano la possibilità di suddividere il territorio provinciale in circondari, di istituire l’assemblea dei sindaci e di nominare un presidente. La particolare valenza della nuova disciplina deriva dalle finalità perseguite dal legislatore di tutela di interessi generali in materia di politiche di bilancio statali, trattandosi di disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, le previsioni statutarie contrastanti con tali norme non sono consentite, indipendentemente dalla esiguità o meno delle spese sostenute da ciascuna Provincia per i costi dei servizi e per gli eventuali emolumenti spettanti ai consiglieri di circondario. In proposito la Corte costituzionale (sent. n. 64/2005) ha ritenuto non contestabile il potere statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse agli obiettivi nazionali ed agli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio pur se questi si traducono inevitabilmente, per i riflessi di natura organizzativa, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti.

VICESINDACO IN CONSIGLIO – Il vicesindaco, in funzione vicaria del sindaco deceduto, può partecipare, con diritto di voto, alle sedute del consiglio, in un comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti? Il Consiglio di stato, con parere n. 94/96 del 21/2/1996, da ritenersi tuttora attuale non essendo intervenuta alcuna innovazione legislativa, ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, in cui vige la regola dell’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto. Ciò in quanto non pare concepibile che tali funzioni «vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive». Il Supremo consesso è intervenuto nuovamente sulla tematica concernente i poteri del vicesindaco (sez. I, parere n. 501 del 14/6/2001) e, pur non soffermandosi sulla specifica questione, non ha contraddetto la precedente pronuncia. Trova, pertanto, conferma l’orientamento secondo il quale il vicesindaco, in caso di decesso del sindaco, non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

INELEGGIBILITÀ CONSIGLIERI – Può considerarsi ineleggibile un consigliere di un ente che voglia candidarsi sindaco presso un altro comune ? L’art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo 267/2000 prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. La norma sembrerebbe stabilire, con il termine «rispettivamente», una correlazione tra la tipologia di cariche, sancendo l’ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune, e l’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi riveste la medesima carica in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate nella norma. Tuttavia la I Sezione della Corte di cassazione, in data 20/5/2006, con sentenza n. 11894, si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. In senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione, si è recentemente espressa l’Avvocatura generale dello Stato. Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie ricorre l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000.

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