Non è necessaria una visita medica e un solo esame sui liquidi biologici può bastare. Ma occorre almeno un riscontro sintomatico e questo dev’essere inequivocabile nell’indicare lo stato di alterazione del conducente. Così la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11131/2015 depositata ieri, riassume le condizioni affinché si possa configurare il reato di guida sotto effetto di droghe.
Il chiarimento principale contenuto nella sentenza riguarda l’elemento sintomatico da prendere come indice: nel caso in questione, gli inquirenti e i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che sussistesse semplicemente perché il guidatore aveva percorso completamente contromano una curva, fino a scontrarsi con un altro veicolo. Nel giudizio d’appello, questa condotta era stata definita come non spiegabile «se non con una diminuita capacità di riflessi, di lucidità e di attenzione alla viabilità».
La Cassazione nota che però questa diminuzione delle capacità di guida non è spiegabile a sua volta solo con l’assunzione di sostanze stupefacenti: potrebbe essere legata ad altri fattori, come imperizia o impridenza nella guida, che i giudici di appello nemmeno si sono curati di escludere.
Per il resto, la sentenza offre un utile riepilogo sugli elementi necessari per dimostrare la sussistenza del reato. Questione sempre delicata, perché con l’ultima riforma (legge 120/2010) l’articolo 187 del Codice della strada è stato modificato per cercare di semplificare gli accertamenti, resi difficili dal fatto che – contrariamente ad altri Paesi – in Italia non basta rilevare la presenza di sostanze nell’organismo del guidatore, ma occorre anche dimostrare che questi sia sotto il loro effetto.
In particolare, l’ultima formulazione dell’articolo 187 mirava a evitare la necessità di una visita medica, non di rado difficile da effettuare. Il tutto in previsione dell’introduzione del “drogometro”, apparecchiatura che doveva garantire accertamenti facili ma è rimasta allo stadio sperimentale.
La Cassazione conferma che la visita non è necessaria e lo fa citando una propria sentenza addirittura precedente alla riforma (la n. 48004/2009), ritenendo sufficiente un riscontro sintomatico, rilevabile nel guidatore anche dagli agenti di polizia, purché sia appunto inequivocabile.
Il ricorrente aveva poi sollevato il problema che la presenza di droga era stata accertata solo con un esame delle urine. È noto che, dal punto di vista scientifico, il test più probante è quello del sangue. Ma la Cassazione ritiene che se ne possa anche fare a meno, se ci sono altri elementi sufficienti.
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