In corso l’attacco alle case fantasma. L’articolo 19 del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento ordinario n. 174/L) ha introdotto novità in materia di catasto. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 3/2010 del 10/8/2010 prot. 42436, della Direzione dell’Agenzia del territorio, le nuove disposizioni sono finalizzate a contrastare l’evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare, e contemporaneamente all’aggiornamento e all’allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità immobiliare. Il provvedimento si muove in quattro direzioni: attivazione, a decorrere dallo gennaio 2011, dell’Anagrafe immobiliare integrata (commi 1 e 3); individuazione delle modalità attraverso le quali assicurare, relativamente ai dati catastali, l’accesso alle banche dati dell’Agenzia da parte dei comuni e attuare il processo di decentramento di funzioni catastali; recupero di gettito fiscale portato dall’identificazione degli immobili non dichiarati in catasto; obbligo di inserimento, negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione, di determinati riferimenti e indicazioni di natura catastale. L’operazione svelamento delle «case fantasma» parte da lontano. Già l’articolo 2, comma 36, del decreto legge 262/2006, ha previsto che l’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), proceda all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto. L’Agenzia ha, quindi, negli anni 2007, 2008 e 2009, individuato fabbricati non dichiarati in catasto, attraverso confronto tra le portofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale. Il comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 ha previsto, dunque, la conclusione di questa attività entro il 30 settembre 2010, per quei comuni per i quali le relative operazioni non sono state ancora completate. Il comma 8, inoltre, ha spostato al 31 dicembre 2010 il termine per la presentazione, ai fini fiscali, della dichiarazione di aggiornamento catastale. Per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, il decreto stabilisce che, successivamente alla registrazione delle dichiarazioni, l’Agenzia del territorio provvederà a renderle disponibili agli enti locali. In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati, l’Agenzia del territorio, nelle more dell’iscrizione definitiva in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni Docfa procederà all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni. Il comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010 precisa che l’attribuzione della rendita, se l’interessato non vi provvede spontaneamente, sono svolte d’ufficio dalle strutture territoriali dell’Agenzia, con oneri a carico del soggetto obbligato medesimo. Il comma 9 del dl n. 78 del 2010 prevede, ancora, l’obbligo della presentazione dei relativi atti di aggiornamento, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, anche per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione. La legge di conversione n. 122 del 2010 ha fatto salve le procedure previste dal comma 336 dell’art. 1 della legge 311/2004, n. 311, e le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. Sulla base di queste disposizioni l’Agenzia proseguirà gli accertamenti, a decorrere dallo gennaio 2011, con un periodico e costante monitoraggio del territorio, sempre in collaborazione con gli enti locali. In materia tocca anche ai consigli tributari fare la loro parte e deliberare azioni di monitoraggio . Aspetti edilizi. Un grosso problema della sanatoria catastale è il coordinamento con gli aspetti edilizi. Ci può essere il caso di chi ha dimenticato la parte catastale, ma è a posto con il titolo edilizio. Questa è l’ipotesi più agevole: basta procedere alla regolarizzazione catastale. Qui l’interessato dovrà sborsare gli oneri della presentazione tardiva, quelli dovuti per la variazione catastale e il compenso del professionista. Se, invece, è mancato il titolo edilizio (per esempio opere senza presentazione della Dia) si deve procedere a una pratica edilizia in comune (una sanatoria) di accertamento di conformità, con lievitazione dei costi relativi al compenso del professionista e dei costi della pratica edilizia. Naturalmente devono ricorrere i presupposti della sanatoria e quindi la cosiddetta «doppia conformità» ex articolo 36 del Testo Unico per l’edilizia: le opere devono essere conformi alla normativa edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Negli altri casi (abusivismo edilizio) non vi è nessuna disposizione di condono o sanatoria.
Guerra all’evasione in quattro mosse
Le novità della manovra e i chiarimenti del Territorio sulla regolarizzazione degli immobili
Italia OggiLeggi anche
Ici del no profit, oggi il primo ok ai recuperi col freno tirato
Niente obblighi per chi non ha un debito certificato di almeno 50mila euro annui
31/10/24
Taglio al cuneo fiscale, in busta paga vantaggi fino a mille euro annui
Lavoratori dipendenti, dal 2025 il meccanismo diventerà strutturale: addio all’intervento sui contri…
31/10/24
Esenzione ICI per la casa principale: questioni di legittimità costituzionale
Pubblicate le ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) del 15 ottob…
24/10/24
Canone Unico Patrimoniale (CUP) anche su strade non comunali
Giudice di Pace: sentenza del 31 agosto 2024, n. 1586
18/10/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento