Quali norme regolano la costituzione dei gruppi consiliari? La materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38, comma 3, del Tuel n. 267/2000.
In linea di principio sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l’ente stesso si è dotato.
Nel caso di specie, la questione riguarda la possibilità di un consigliere di tornare ad appartenere ad un gruppo i cui tre componenti, compreso lo stesso, dopo averlo regolarmente costituito, ai sensi delle norme statutarie, «entro dieci giorni dalla data di convalida degli eletti», si sono determinati a costituire un gruppo diverso.
Sembrerebbe, pertanto, venuto a cessare, all’interno del consiglio comunale, il gruppo originale in quanto tutti i componenti hanno costituito il nuovo gruppo consiliare.
Successivamente al termine su indicato, lo statuto del comune prevede che sia possibile esclusivamente «la costituzione di nuovi gruppi quando non meno di tre consiglieri si dissociano dal o dai gruppi cui avevano originariamente aderito e dichiarino di voler costituire il nuovo gruppo». Mentre, per quanto riguarda il consigliere che solo si è distaccato dal gruppo ultimo costituito, secondo le norme statutarie e regolamentari, i gruppi unipersonali sarebbero ammessi solo se coincidenti con l’unico consigliere eletto in una lista, mentre non potrebbe costituire un gruppo l’unico consigliere che rappresenti la lista dopo il distacco degli altri componenti.
Non è, invece, consentita, nel corso della consiliatura, come nel caso di specie, la costituzione di un gruppo formato da una sola persona, qualora lo statuto preveda che «è consentita la costituzione di un gruppo misto, se a comporlo siano almeno tre consiglieri». In tal caso «il singolo consigliere che fuoriesca dal gruppo di appartenenza ha una sola alternativa: confluire in altro gruppo costituito, ma non può autonomamente formare un nuovo gruppo consiliare» (Tar Sicilia – Palermo sentenza n. 1462 del 2003).
In relazione alla mancata previsione di costituire gruppi c.d. unipersonali, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la norma regolamentare che prevede un numero minimo di componenti per la formazione di un gruppo nell’ambito del consiglio comunale, rientrando dunque, nella scelta discrezionale dello stesso consiglio stabilire il minimum necessario per la costituzione del gruppo (Tar Sicilia ult. cit.).
Peraltro, solo il Consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l’ente si è dotato.
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